Sanatorie edilizie: come provare la data dell’abuso?

La giurisprudenza amministrativa è tornata a pronunciarsi sul tema dell’onere probatorio in materia di condono edilizio, più specificatamente con riferimento alla prova della data di realizzazione dell’abuso.

Con sentenza del 23.1.2026 n. 599 (link), il Consiglio di Stato, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha respinto l’appello avverso una pronuncia del Tar che aveva confermato la legittimità del rigetto di un’istanza di condono edilizio.

I giudici di Palazzo Spada, a sostegno della decisione, hanno ribadito che “la prova in ordine alla data di ultimazione dei lavori deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, non avendo alcuna rilevanza eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o mere dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate”.

Nel caso di specie, l’appellante, a sostegno della richiesta di condono, aveva depositato delle dichiarazioni stragiudiziali rese da soggetti che avevano partecipato alla realizzazione delle opere e delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori.

Documentazione che, ad avviso del collegio, “da sola, non è utile ai fini di cui trattasi”, soprattutto in ragione della discordanza di tali elementi con quanto comprovato dagli esiti di un rilievo aerofotogrammetrico acquisito agli atti del procedimento.

Divergenza che, dunque, ha legittimato il rigetto dell’appello, stante la “mancanza di prova certa in ordine alla data di ultimazione dell’abuso”.

Inutile dire che questo orientamento non può essere trascurato in sede di presentazione delle istanze di sanatoria, dovendo il tecnico “provare” l’epoca o, peggio, la data di realizzazione delle difformità.

Lo stabilisce, infatti, l’art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “l’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

In altre parole, se non vi è documentazione, il tecnico dovrebbe attestare una data che – soprattutto per abusi risalentinon conosce, né potrebbe ricostruire se non proprio grazie a eventuali testimonianze, raccolte di regola con dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Né potrebbero soccorrere in tal senso le Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull’attuazione del cd. Decreto Salva Casa che, pur alleggerendo l’onere a carico del tecnico, comunque non lo escludono, laddove stabiliscono che “il tecnico incaricato potrà limitarsi ad attestare, più in generale, l’epoca di realizzazione della variante, come desumibile da un’interpretazione sistematica che tiene conto del combinato disposto dell’articolo 36-bis, comma 3, secondo periodo (ove si fa riferimento all’ <epoca di realizzazione>) e terzo periodo (ove si fa riferimento alla <data di realizzazione>)”.

Ecco allora che questa pronuncia del Consiglio di Stato suggerisce prudenza al tecnico quando, in assenza di documenti comprovanti in modo univoco la presumibile data o epoca in cui collocare l’abuso, è tenuto a presentare un’istanza di permesso di costruire in sanatoria o scia in sanatoria ai sensi del richiamato art. 36-bis dell’articolo 34-ter.