La recente pronuncia del Tribunale di Paola in data 25.6.2025 (link) ha dichiarato la nullità di una delibera assembleare con cui era stata autorizzata l’esecuzione di interventi edilizi manutentivi su un edificio condominiale.
In particolare, i lavori avrebbero riguardato la mera ristrutturazione delle scale.
Senonché, un condomino ha lamentato l’invalidità della deliberazione, affermando che “lo stato attuale dell’edificio condominiale non è conforme al titolo edilizio rilasciato per la sua costruzione; in particolare, … sono presenti aumenti di volumetria del piano seminterrato e di alcuni appartamenti dei piani superiori, nonché difformità dei prospetti e delle scale nelle quali sono state create delle nuove volumetrie”.
Oltretutto, la presenza di tali abusi aveva determinato l’emissione di un ordine di demolizione da parte del Comune, cui però non era stato dato seguito.
Il Tribunale calabrese ha ritenuto la doglianza fondata, riportandosi al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. pen. n. 44650/2023) secondo cui “in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato costruito legittimamente”.
Di conseguenza, sempre in linea con autorevole giurisprudenza cui la sentenza in esame si riporta, “l’esecuzione di un’opera contrastante con le norme imperative in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, comporta, in quanto contraria all’ordine pubblico, la nullità assoluta per illiceità dell’oggetto della delibera dell’assemblea che l’abbia disposta, senza che abbia rilievo neppure l’eventuale successivo condono dell’opera”.
Ecco che allora anche i pur marginali interventi di ristrutturazione della scala condominiale sono stati ricondotti ad una ripresa dell’attività illecita originaria, stante la natura abusiva della costruzione a cui accedono, con conseguente illegittimità della deliberazione assembleare.
Non può essere trascurato, tuttavia, come il delineato orientamento giurisprudenziale possa costituire un ostacolo alla manutenzione di edifici, con specifico riguardo a quelli vetusti, spesso caratterizzati da abusi cd. storicizzati.