Con la risposta all’interpello n. 122/2025 l’Agenzia delle Entrate (link) non sta facendo dormire sonni tranquilli a gran parte dei beneficiari del Superbonus.
Adottando una lettura restrittiva (ma, a onor del vero, letterale) della norma, è stata infatti confermata la decadenza del bonus temuta dal contribuente.
E ciò, per la mera mancata compilazione del quadro f) del modello CILAS Superbonus.
In particolare, ponendo il quesito, il contribuente, dopo aver conseguito la necessaria sanatoria prima dell’inizio dei lavori – circostanza, questa, purtroppo per di più infrequente nella prassi -, sostiene di aver presentato la CILAS senza compilare appunto il quadro f) inerente ad “attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”.
Tuttavia, come noto, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020, la presentazione della CILAS non richiede l’asseverazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, d.p.r. n. 380/2001, proprio a condizione che vengano “attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero [venga] attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.
Dopodiché, è la stessa norma a prevedere la decadenza del beneficio fiscale, tra l’altro, nel caso di “assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo”.
Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, “la mancata compilazione del suddetto quadro determina la decadenza dell’agevolazione” cd. Superbonus.
L’unica consolazione concessa al contribuente, mediante il ravvedimento operoso, è stata quella di consentire la fruizione degli altri bonus minori, nel caso di specie non preclusa da una sanatoria comunque perfezionata prima dell’inizio dei lavori.
Il che, come anticipato, non è poi così scontato nella prassi, dal momento che il ricorso alla CILAS è stato congegnato proprio per eludere talvolta situazioni di irregolarità urbanistico-edilizia che avrebbero inibito il conseguimento del Superbonus.
Resta dunque forte la preoccupazione per tutti coloro che – nello specifico in ambito condominiale – hanno presentato, soprattutto a cavallo del caldo novembre 2022, magari in fretta e furia, delle CILAS improvvisate o comunque incomplete pur di non perdere il beneficio fiscale massimo e che potrebbero invece essere travolte ora da “dolorose” eccezioni formali.