La l. 27.2.2026 n. 26, di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe 2026” (link), ha introdotto un’ulteriore proroga del termine di validità di titoli edilizi e convenzioni urbanistiche.
Più precisamente, il nuovo art. 9, comma 2-bis del d.l. 31.12.2025, n. 200, ha esteso da 36 mesi a 48 mesi la proroga straordinaria prevista – e già rimaneggiata diverse volte – dall’art. 10-septies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, al fine di sostenere il settore dell’edilizia privata a causa, si afferma, dell’eccezionale incremento dei costi dei materiali, nonché delle difficolta di approvvigionamento.
Come in precedenza, il prolungamento quadriennale riguarda i titoli edilizi e le convenzioni indicati alle lettere a) e b) della norma.
Con riferimento alla lettera a), la proroga interessa:
- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi a permessi di costruire rilasciati o formatisi (mediante silenzio-assenso) fino al 31 dicembre 2025 e non più fino al 31 dicembre 2024;
- i termini relativi alle SCIA, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, che siano state presentate o rilasciate fino al 31 dicembre 2025;
- i termini relativi ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato delle proroghe ai sensi:
- dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ossia di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico dell’Edilizia;
- dell’art. 10, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”);
- dell’art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire della proroga, legata alla pandemia, di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) per gli atti della p.a. in scadenza fra il 31.1.2020 e il 31.3.2022.
Relativamente alla lettera b) del novellato art. 10-septies, l’estensione riguarda altresì:
- i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i piani attuativi e qualunque altro atto che sia ad essi propedeutico, i quali si siano formati fino al 31 dicembre 2025, pertanto non più fino al 31 dicembre 2024;
- i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati, nonché ai piani attuativi, che già hanno fruito di precedenti proroghe, in particolare:
- della proroga di tre anni prevista dal cd. “Decreto del fare” (art. 30, co. 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69) per i termini delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari stipulati sino al 31 dicembre 2012;
- della proroga triennale di cui all’art. 10, comma 4-bis, del cd. “Decreto Semplificazioni”.
Tuttavia, occorre precisare che, per poter usufruire del prolungamento dei termini di validità degli atti di cui alla lettera a) della norma, è necessario che il termine non sia già spirato al momento della comunicazione dell’interessato di avvalersi della proroga e che il titolo per il quale si richiede l’estensione dell’efficacia non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici sopravvenuti.
Al contrario, per gli atti di cui alla lettera b), la proroga opera automaticamente, senza che, quindi, per avvalersene, sia necessaria una comunicazione alla pubblica amministrazione.
