La diversa struttura e funzione del certificato di agibilità (ora segnalazione certificata di agibilità) esclude non solo che possa avere una valenza sostitutiva del titolo edilizio, ma anche che possa sorgere un affidamento meritevole di protezione giuridica in ordine alla legittimità degli interventi edilizi effettuati.
Il principio è stato ribadito da ultimo con la sentenza 29.4.2024, n. 315 (link), con cui il Tar Calabria – Reggio Calabria, sez. I, ha riproposto l’interpretazione restrittiva, volta a circoscrivere la portata dell’agibilità in tema di conformità urbanistico-edilizia.
Secondo il Tar, infatti, il certificato di agibilità “non può considerarsi sostitutivo dei necessari titoli edilizi”.
E ciò poiché “il certificato di agibilità ha, invero, la funzione di accertare che l’edificio sia stato realizzato nel rispetto di norme tecniche quali la sicurezza, l’igiene, la salubrità (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)”, mentre “i titoli edilizi autorizzano la realizzazione delle opere”.
Sul punto, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili, dato che il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 del Testo unico dell’edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio”, con la conseguenza che “i diversi piani possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza” (cfr. Consiglio di Stato, V, 29.5.2018, n. 3212).
Conclude poi il Tar Calabria affermando che “la verifica della conformità edilizia effettuata ai fini del rilascio del certificato di agibilità è svolta, invero, nei limiti necessari a inferirne l’assentibilità della agibilità; restando diverso e distinto il profilo della piena conformità edilizia in quanto tale, sul piano dei titoli edilizi, che non può ricavarsi da un incidentale accertamento compiuto in sede di rilascio della licenza di agibilità” (v. ex plurimis, Cons. Stato sez. III, 28.6.2019, n. 4457).
In merito potrebbero altresì essere utili i principi espressi da altra giurisprudenza, in forza dei quali “se è vero che la regolarità edilizio-urbanistica è presupposto per il riconoscimento dell’abitabilità non è vero l’assunto opposto, vale a dire che rilascio del certificato di abitabilità … costituisca prova della regolarità edilizia e urbanistica”; d’altro canto, “il certificato di agibilità degli edifici non presenta alcun rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio, assolvendo lo stesso esclusivamente alla funzione di controllo sanitario-urbanistico rispetto alla concessione edilizia a monte rilasciata e con opere concluse” (v. Tar Lombardia, Milano, sez. I, 21.1.2021, n. 188).
Non appare possibile, dunque, invocare il conseguimento di un’agibilità per rivendicare la conformità di un immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio.