Ancora proroghe per titoli edilizi e convenzioni urbanistiche

Con il dichiarato intento di far fronte alle “conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi” (cfr. comma 1), è stata disposta una ulteriore estensione della proroga straordinaria in materia edilizia.

Lo scorso 8 febbraio 2024 è, infatti, entrata in vigore la L. n. 11/2024 (link) di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 181/2023, con il quale sono stati ancora una volta allungati i termini dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni urbanistiche.

In particolare, è stata prevista la revisione delle proroghe straordinarie introdotte dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina-bis”), a suo tempo convertito con modificazioni dalla L. n. 51/2022, ed estese con D.L. n. 198/2022 (cd. “Decreto Milleproroghe 2023”), convertito dalla L. n. 14/2023 (dei suddetti interventi normativi si era trattato nei contributi del 6.6.2022 link e del 7.4.2023 link).

Il novellato art. 10-septies ha invero protratto la proroga straordinaria da due anni a trenta mesi per i titoli edilizi e le convenzioni indicati alle lettere a) e b) della norma.

Partendo dalla lettera a), la proroga – ora appunto di trenta mesi – riguarda:

– i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi a permessi di costruire rilasciati o formatisi (mediante silenzio-assenso) fino al 30 giugno 2024 e non più fino al 31 dicembre 2023;

– i termini relativi alle SCIA, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, che siano state presentate o rilasciate fino al 30 giugno 2024 e non più fino al 31 dicembre 2023;

– i termini relativi ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato delle proroghe ai sensi:

  • dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ossia di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico dell’Edilizia;
  • dell’art. 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”);
  • dell’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020, proroga legata alla pandemia di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) per gli atti della p.a. in scadenza fra il 31.1.2020 e il 31.3.2022.

In questi casi, per poter fruire della proroga è necessaria una comunicazione al Comune in cui l’interessato espliciti l’intenzione di avvalersene, con la precisazione che, al momento della presentazione della stessa:

  1. i termini di cui sopra non devono essere già decorsi, e
  2. i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Relativamente alla lettera b) del novellato art. 10-septies cit., la proroga di trenta mesi riguarda altresì:

– il termine di validità nonché i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i piani attuativi e qualunque altro atto che sia ad essi propedeutico, i quali si siano formati fino al 30 giugno 2024, pertanto non più fino al 31 dicembre 2023;

– i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati, nonché ai relativi piani attuativi, che già hanno fruito di precedenti proroghe, in particolare:

  • della proroga di tre anni prevista dal cd. “Decreto del fare” (art. 30, co. 3-bis, D.L. n. 69/2013) per i termini delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari stipulati sino al 31 dicembre 2012 (art. 30, co. 3-bis, D.L. n. 69/2013, cd. “Decreto del fare”);
  • della proroga triennale di cui all’art. 10, comma 4-bis, del cd. “Decreto Semplificazioni”.

A differenza della prima categoria, per le convenzioni rientranti nella lettera b) la proroga è automatica, perciò non necessita di una comunicazione al Comune; d’altra parte, per poterne beneficiare è necessario che i suddetti accordi non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.