La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25.9.2025, n. 26144 (link), ha dato risposta a un interrogativo che potrebbe preoccupare molte persone.
Capita, a volte, che per tolleranza non ci si opponga alla realizzazione da parte del confinante di vedute sul proprio fondo.
Tuttavia, le conseguenze di questa disponibilità o disattenzione potrebbero costare care.
Ne sa qualcosa il Comune di Trinitapoli che si è visto coinvolgere dal vicino in una causa volta a far arretrare l’edificio pubblico alla distanza imposta dall’art. 907 c.c. in ragione di una finestra presente nella parete del fabbricato confinante.
E ciò, malgrado l’apertura non fosse stata mai autorizzata dalla p.a.
Nel censurare la sentenza di appello che aveva respinto l’iniziativa del limitrofo, quest’ultimo sosteneva “l’inconferenza del riferimento fatto dalla Corte di Appello alla irregolarità della finestra <dal punto di vista urbanistico>, trattandosi di controversia non di carattere amministrativo ma relativa a rapporti di vicinato”.
E la Suprema Corte ha condiviso questo assunto, affermando che “erroneamente la Corte di Appello ha dato rilievo al fatto che la finestra è stata aperta in assenza di <autorizzazioni> posto che gli atti amministrativi relativi all’attività edilizia riguardano i rapporti tra privato e amministrazione e non incidono sui rapporti di vicinato, che sono regolati dal diritto privato”.
Sicché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, “non può essere negato il diritto all’osservanza della distanza di cui all’art. 907 c.c. per il fatto che la veduta rispetto alla quale viene lamentata l’inosservanza del distacco sia, <dal punto di vista urbanistico non regolare>”.
D’altra parte, “il presupposto logico-giuridico dell’attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all’art. 907 c.c. è l’anteriorità è l’anteriorità (dell’acquisto) del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all’esercizio, da parte del proprietario di quest’ultimo, della facoltà di costruire”.
Occorre quindi prudenza nel valutare le condotte dei vicini, in modo tale da scongiurare limitazioni o comunque riflessi pregiudizievoli per il proprio fondo.
