Impianti fotovoltaici, in edilizia libera solo su edifici esistenti

Con sentenza del 9 ottobre 2024, n. 8113 (link), la sezione VII del Consiglio di Stato ha espresso il seguente principio:

L’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – mira a consentire la semplificazione dell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti e non può essere inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti tra l’altro un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Il Consiglio di Stato è, infatti, intervenuto in un contenzioso promosso da una società, titolare di un’attività commerciale nei pressi del Lago di Iseo, avverso l’ordinanza di ripristino assunta dal Comune di Paratico, con riferimento ad una serie di manufatti abusivi, tra cui un “portico formato da due elementi aventi la seguente superficie mt 3,74 x mt 1,74 e mt 3,90 x mt 5,95, costituito da travi e pilastri metallici e copertura fissa in pannelli, dotata di pluviale con scolo dell’acqua piovana sull’asfalto sottostante”.

Non è stata ritenuta, tuttavia, sostenibile la tesi della società ricorrente volta a giustificare le nuove strutture con il richiamo all’attività di edilizia libera, in forza del d.l. n. 17/2022, per l’istallazione di impianti fotovoltaici, anche quando l’intervento produce una modifica della sagoma dell’edificio ed un aumento di volumetria.

D’altronde, ha osservato il Consiglio di Stato, “il portico di cui si parla ha avuto quale effetto (e risultato) primario, quello di ampliare la superficie (ed il volume) del locale destinato a pubblico esercizio, viceversa la dichiarata funzione di sostegno ai pannelli foto-voltaici rappresenta, al più, un effetto indiretto ed accessorio dell’innesto, con conseguente non applicabilità della disciplina di cui al citato d.l. n.17/2022”.

Né “in base alla disposizione dell’articolo 9 del d.l. n.17/2022, sarebbe consentita un’illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del T.U Edilizia per le installazioni degli impianti foto-voltaici”.

Tale interpretazione postulerebbe, del resto, “un’inedita prevalenza a priori di una fonte normativa su di un’altra, che è contraria ai criteri previsti in tema di concorso fra norme di pari grado che regolano la medesima fattispecie, e soprattutto che non considera che le legittime esigenze private di ottenere un adeguato approvvigionamento energetico, vanno comunque contemperate con l’interesse al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. Deve piuttosto ritenersi che la tendenziale derogabilità delle norme del TUED, prevista dall’articolo 9 del citato d.l. n.17 per la realizzazione di impianti foto-voltaici, valga solo allorquando – caso che, come detto, non ricorre in questo frangente – l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi. E comunque, a condizione che, da quest’ultima, egli non ottenga indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, è evidente che l’intervento comunque richiede la necessità del titolo edilizio maggiore, ossia il permesso di costruire”.

In conclusione, “il richiamato articolo 9 (nel sostituire il comma 5 dell’art. 7-bis del d.l. 28/2011) mira a consentire la semplificazione dell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici già esistenti (secondo, peraltro, l’espressa previsione del primo periodo del medesimo comma 5) e non può essere di certo inteso nel senso di ammettere la realizzazione di qualunque intervento di nuova edificazione alla sola condizione che la stessa ospiti – inter alia – un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

E allora l’istallazione di impianti fotovoltaici non può costituire il pretesto per la realizzazione di altri nuovi manufatti, men che meno abusivi.