La sentenza della Corte Costituzionale del 6.6.2024, pubblicata il 9.10.2024, n. 160 (link) ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione”.
Occorre ricordare, al riguardo, che il richiamato comma 3 stabilisce che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Inoltre, il comma 4 dispone che “l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalle sez. unite civili della Cassazione, con ordinanza n. 26 dell’8.1.2024, in materia di cd. confisca edilizia – che integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione – essendo considerata dal diritto vivente uno degli acquisti a titolo originario della proprietà (v. C.Cass. n. 1693/2006).
Tanto che, secondo la pregressa giurisprudenza, “eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione” (Cons. Stato, n. 16/2023).
Da qui, i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti la presunta irragionevolezza del sacrificio imposto dal meccanismo acquisitivo a titolo originario al creditore che abbia iscritto ipoteca sul fondo, senza avere alcuna responsabilità nell’abuso edilizio.
Dubbi risolti, infine, in favore del creditore ipotecario, a condizione però, come detto, che non abbia responsabilità nella realizzazione dell’opera abusiva.