Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2808 pubblicata il 2.4.2025 (link), prendendo le distanze dalla posizione restrittiva assunta in precedenza da diversi Tar, ha affermato la possibilità di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio situato in centro storico.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dai proprietari di un immobile sito in Firenze, i quali instavano avanti il Tar territorialmente competente per l’annullamento del diniego espresso dalla p.a. in ordine alla “richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici”.
Nello specifico, infatti, il Comune di Firenze rigettava la richiesta presentata appiattendosi sul parere, di segno negativo, della Soprintendenza che, rispetto alla fattibilità dell’intervento in esame, avrebbe concluso che “i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento”.
Da qui la deduzione, da parte dei ricorrenti, di una violazione dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, sul “controllo e gestione dei beni soggetti a tutela”, nello specifico l’”autorizzazione” per interventi su immobili di interesse paesaggistico.
Il Consiglio di Stato, nel riformare la pronuncia di primo grado, riferendosi alla normativa più recente in tema di installazione di pannelli in zone vincolate, ha affermato che le semplificazioni introdotte “mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative”.
L’unica condizione posta dalla Commissione locale per il paesaggio riguardava l’integrazione dell’impianto fotovoltaico nel manto della copertura delle due falde di tetto: “Prescrizione [sottolinea il Consiglio di Stato] della quale gli odierni appellanti hanno mostrato di aver tenuto conto allorquando si sono determinati a presentare la nuova soluzione progettuale”.
In ogni caso, secondo il Consiglio di Stato, “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce … un obbiettivo di interesse nazionale”.
Sicché “la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante”.
D’altro canto, sul punto, la giurisprudenza appare ormai concorde nel riconoscere che “gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità” perciò “le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti”.
È evidente allora come il nuovo indirizzo giurisprudenziale possa condizionare le future decisioni delle p.a. nei centri storici, favorendo la diffusione anche degli impianti fotovoltaici, pur ad alcune condizioni volte a mitigarne l’impatto sul piano paesaggistico.