La conversione in legge del Salva Casa moltiplica le fattispecie di “sanatoria”

La legge 27.7.2024, n. 105 (link) di conversione del cd. “decreto Salva Casa” ha introdotto, ancora una volta, novità – non sempre di facile lettura – nel Testo Unico dell’Edilizia.

Infatti, accanto alle modifiche apportate con il d.l. 29.5.2024, n. 69 (v. il precedente articolo “DL Salva Casa: estese le ipotesi di sanatoria regimelink) vengono ora delineate altre procedure di regolarizzazione delle difformità – con qualche doveroso ritocco su quelle da poco introdotte -, da far confluire nelle asseverazioni di stato legittimo da redigere a cura dei professionisti abilitati.

Ne deriva un puzzle tutt’altro che agevole da ricostruire, che costringe il tecnico a vagliare più ipotesi prima di rendere un’asseverazione che possa sbloccare eventuali compravendite o interventi edilizi paralizzati dalla presenza di abusi, più o meno rilevanti, nell’immobile.

Le modifiche principali scaturite dalla conversione in legge sono, in sintesi, le seguenti:

  • la deroga in materia di distanze per il recupero abitativo dei sottotetti, ferma restando la disciplina regionale più favorevole;
  • l’ennesimo restyling alla definizione di stato legittimo degli immobili, prevedendo tra l’altro la possibilità di scindere quello attinente alle singole unità immobiliari dallo stato legittimo dell’edificio condominiale;
  • la possibilità di regolarizzare le parziali difformità in variante ante ’77;
  • l’estensione del regime delle tolleranze alle parziali difformità accertate all’esito di sopralluogo in sede di rilascio dell’abitabilità-agibilità;
  • l’eliminazione, seppur con qualche dubbio applicativo, dei limiti all’accertamento della compatibilità paesaggistica per incrementi di superficie utile e di volume nell’ambito della nuova procedura di sanatoria semplificata ai sensi dell’art. 36-bis;
  • l’estensione della nuova procedura di sanatoria semplificata ai sensi dell’art. 36-bis anche alle variazioni essenziali;
  • la possibilità di effettuare i liberalizzati cambi di destinazione d’uso anche con opere;
  • le deroghe, a talune condizioni, ai requisiti igienico-sanitari.

È indubbio, quindi, che la legge di conversione abbia recepito buona parte degli spunti critici segnalati dalle associazioni di categoria, ampliando il novero degli strumenti messi a disposizione dei tecnici, ai quali spetterà un compito senz’altro gravoso e fonte di responsabilità non marginali.