Le novità in tema di tassa sulle plusvalenze prodotte dagli interventi agevolati con il Superbonus stanno pregiudicando le compravendite immobiliari.
Gli effetti distorsivi per il mercato (già segnalati in un precedente articolo “L’estensione delle plusvalenze affossa il Superbonus” link) sono determinati, infatti, dall’aumento della base imponibile irpef del venditore, ovvero dall’imposta sostitutiva pari al 26% della plusvalenza – corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto – da versare all’atto della stipula del rogito di compravendita.
Per meglio definire il perimetro della penalizzante misura, in vigore dall’1.1.2024, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 13/E del 13.6.2024 (link), con cui sono state fornite alcune istruzioni operative per l’applicazione della tassa oggetto di modifica con la Legge di Bilancio 2024.
In particolare, l’AGE ha chiarito come la plusvalenza riguardi la prima cessione a titolo oneroso (e non quelle ulteriori), fatte salve talune esclusioni, di immobili oggetto di lavori che si siano conclusi da non più di 10 anni.
Fermo restando che gli interventi che incidono sulla plusvalenza sono unicamente quelli riferibili al Superbonus 110%, mentre non rilevano (e concorreranno perciò al computo dei costi inerenti al bene) i lavori pur agevolati ma attinenti ad aliquote o bonus diversi.
In conclusione, secondo l’AGE:
- il novellato art. 67 del TUIR prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” di immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, “indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima”;
- il nuovo art. 68, nel definire le modalità di calcolo della plusvalenza per il cedente, “stabilisce l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta”.