Abbattimento di barriere architettoniche e distanze: una doverosa deroga

Le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche beneficiano da tempo di disposizioni (in particolare, legge n. 13/1989 e l.r. Lombardia n. 6/1989) che dovrebbero consentirne la realizzazione in deroga alle distanze stabilite dai regolamenti locali, fermo restando il rispetto delle distanze minime prescritte dal codice civile.

Tuttavia l’applicazione pratica di tale disciplina di favore è tutt’altro che pacifica.

Non è infrequente, infatti, che tra confinanti si generino contenziosi in cui vengono invocate le più restrittive previsioni locali, malgrado il dettato normativo sia inequivocabile.

Del resto, l’art. 79, comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia (dPR n. 380/2001) dispone “le opere di cui all’articolo 78 [ovvero “innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 …”possano essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”.

Muovendo da tale norma, la giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le più recenti, Cass. Civ. n. 25835/2018) è ormai consolidata nell’affermare che le opere edilizie finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche – previa verifica della necessità della loro realizzazione al fine di garantire l’accessibilità agli edifici privati (Cass. Civ. n. 7944/2020) – possano essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, con conseguente obbligo di rispettare solo le distanze minime di cui agli artt. 873 e 907 c.c.

In concreto, (per ascensori, rampe, scivoli, ecc.) è dunque possibile derogare:

  • integralmente alle norme locali inerenti alle distanze dai confini (indicate, in genere, in 5 metri), atteso che il codice civile nulla prescrive al riguardo;
  • parzialmente alle norme locali relative alle distanze tra le costruzioni, applicando le previsioni del codice civile che indicano una distanza di 3 metri (in luogo, di regola, di 10 metri).

E ciò perché “il diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 42, secondo comma, Cost., può … subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustificherebbe la sua sottomissione ai doveri di solidarietà enunciati dall’art. 2 Cost., anche in relazione all’esistenza di un principio inteso a consentire l’adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di diseguaglianza (art. 3, secondo comma, Cost.)” (Corte Cost. n. 167/1999).

In sostanza, al fine di garantire e realizzare il principio di uguaglianza sostanziale anche nei riguardi dei soggetti diversamente abili, secondo l’insegnamento espresso dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, la giurisprudenza ha chiarito come il sopra richiamato comma 2 dell’art. 79 del Testo Unico dell’Edilizia debba interpretarsi nel senso che la distanza minima da mantenere, nella realizzazione delle opere dirette a rimuovere le barriere architettoniche, rispetto ai fabbricati vicini, in assenza di spazi o aree di proprietà o uso comune, è soltanto quella di 3 metri prevista dalla prima parte dell’art. 873 c.c., poiché il richiamo a detta norma codicistica deve intendersi limitato alla sola prima parte della disposizione, con conseguente esclusione delle previsioni dei regolamenti locali.

Nello stesso senso si è espresso anche in una recente pronuncia il Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta civile, n. 1445/2020), riconoscendo il diritto alla realizzazione di una rampa di accesso a un parcheggio esterno all’abitazione, comportante una sopraelevazione di circa 50 cm dalla linea di andamento naturale del terreno, in deroga ai 5 metri di distanza dal confine stabiliti dalle NTA del PGT comunale e quindi in aderenza al confine e con la proprietà limitrofa.