Acquisto con Sismabonus di case antisismiche: rogito entro il 30.6.2022

La detrazione per l’acquisto di una casa antisismica, ricavata da un intervento di demo-ricostruzione, potrà fruire della proroga al 30.6.2022 stabilita da ultimo dalla Legge di Bilancio (l. 30.12.2020, n. 178).

Una boccata d’ossigeno per gli operatori, quindi, ribadita ora dall’Agenzia delle Entrate anche nella recente risposta all’interpello n. 103 dell’11.2.2021 (link).

E ciò, dopo che, con la lettura restrittiva fornita nella risposta all’interpello n. 515 del 2.11.2020 (link), la stessa Agenzia delle Entrate aveva affermato che per poter beneficiare del Superbonus 110% non è sufficiente la mera ultimazione dei lavori entro il (previgente) termine del 31.12.2021 (con riserva, dunque, di vendita delle unità immobiliari nei 18  mesi successivi), bensì è necessario firmare il rogito di acquisto.

Ma cosa prevede la disciplina in tema di Sismabonus per interventi antisismici?

Il comma 1-septies dell’art. 16, d.l. n. 63/2013 (inserito dall’art. 46-quater, d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96/2017 e s.m.i.) dispone che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 … mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (…)».

L’art. 119, comma 4, d.l. n. 34/2020, ha poi elevato la detrazione nella misura del 110% – per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 30.6.2022 – in favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

In altre parole, e riassumendo:

  • per gli interventi di riduzione del rischio sismico (e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico),
  • mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica (ancorché in aumento) rispetto all’edificio preesistente,
  • e sebbene il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente (cfr. Circolare n. 19/E/2020),
  • eseguiti su immobili ubicati in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3,
  • da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare
  • purché provvedano alla successiva alienazione delle unità immobiliari entro 18 mesi dalla data di conclusioni dei lavori,
  • è concessa una detrazione d’imposta spettante all’acquirente delle nuove unità immobiliari, nella misura del 75%-85% (per le spese sostenute dal 1.1.2017) – elevata per il periodo sopra indicato al 110% – del prezzo della singola unità, risultante nell’atto pubblico di compravendita
  • e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a euro 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare.

Resta poi da ricordare che l’acquirente delle case antisismiche potrà, inoltre, godere degli ulteriori decisivi benefici introdotti dal Superbonus, potendo optare alternativamente (ferma la facoltà di utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi):

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal venditore (cd. sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Sempre che, come detto, l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro il richiamato termine del 30.6.2022 (o in quello che si auspica possa essere ulteriormente prorogato da nuovi interventi normativi).