E se l’art. 40-bis, l.r. n. 12/2005 fosse incostituzionale?

Le recenti ordinanze del Tar Lombardia, Milano, Sez. II, nn. 371/2021 (link), 372/2021 (link) e 373/2021 (link), del 10.2.2021, con cui è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40 bis (introdotto con la l.r. n. 18/2019 e avente ad oggetto le “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità”) della l.r. n. 12/2005, stanno allarmando gli operatori del settore.

A prescindere dalle ragioni di contrasto poste dal Tar (riconducibili, in estrema sintesi, alla eccepita illegittima compressione delle potestà pianificatorie comunali), chi aveva, infatti, presentato un’istanza di permesso di costruire in deroga in relazione ad immobili dismessi con criticità, si trova ora nella difficoltà di decidere se proseguire nel procedimento di rilascio e se, soprattutto, eseguire poi l’intervento.

Tuttavia, la pendenza del procedimento avanti la Corte Costituzionale non comporta affatto l’inapplicabilità nel frattempo della nuova disciplina, che si deve ritenere viceversa valida ed efficace.

Del resto, sarebbe illogico che si anticipassero, in una sorta di precauzionale autotutela, gli effetti di una decisione che, in realtà, non è stata ancora assunta e, anzi, potrebbe anche essere nel senso della conferma della legittimità della norma.

Pertanto, posto che le tempistiche di trattazione del procedimento da parte della Corte Costituzionale potrebbero essere indicativamente di un anno, è indubbio che:

  • i comuni non possano esimersi dall’assumere entro il 30.4.2021 (termine da ultimo prorogato dalla l.r. n. 22/2020) la deliberazione consiliare di individuazione degli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;
  • possano essere comunque istruite nelle more le istanze di permesso di costruire in deroga formulate, pur in assenza della deliberazione di individuazione, anche a seguito di una perizia asseverata giurata, che certifichi oltre alla cessazione attività anche la sussistenza degli aspetti di criticità.

Qualora poi la statuizione della Corte Costituzionale fosse quella della incostituzionalità, occorrerà comprendere se e in che misura verrà censurata la norma regionale.

E capire anche se la Regione Lombardia deciderà di intervenire per disciplinare i rapporti non ancora costituiti o in corso di perfezionamento.

Inoltre, non è da escludere che il procedimento relativo a singole pratiche si possa nel contempo già concludere con il rilascio del permesso di costruire in deroga, tanto da essere ricondotto ai cd. “rapporti esauriti”, vale a dire inerenti a provvedimenti divenuti inoppugnabili (ovverosia non più soggetti ad impugnazione per decorso dei termini di legge), rispetto ai quali, trattandosi di diritti quesiti, l’eventuale disapplicazione (solo per il futuro) della norma non avrebbe alcun effetto.

In subordine, potrebbe essere anche valutata l’adozione da parte degli operatori di una soluzione di cautela, con il perfezionamento dell’istruttoria e sospensione unicamente del materiale rilascio del permesso di costruire in deroga sino alla definitiva pronuncia della Corte Costituzionale.