L’installazione di una pergotenda rientra nell’attività edilizia libera

«La qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio».

Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione seconda, nella sentenza n. 840/2021, pubblicata il 28.1.2021 (link).

Questa, in sintesi, la vicenda esaminata dai Giudici di Palazzo Spada: la società titolare di un ristorante sito in Roma presentava una DIA per l’installazione, nel cortile del locale, di una tenda retrattile in materiale impermeabile, sostenuta da sei travi, finalizzata a rendere maggiormente godibile lo spazio esterno destinato all’attività di ristorazione.

Il Comune di Roma negava tale intervento, adducendo la necessità del previo ottenimento di un permesso di costruire, stante la natura una «nuova costruzione» attribuita all’opera.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia di primo grado n. 6571/2012 resa dal Tar Roma, ha però respinto le deduzioni comunali, affermando che «la struttura in esame, al pari dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati, si caratterizza […] per il suo carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile cui afferisce, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi (il cortile era già allestito con tavoli e sedie per gli avventori), ma, al contrario, si limita a valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno».

Il Collegio ha inoltre chiarito che «la c.d. “pergotenda”, non necessitante di titolo abilitativo, è un’opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda».

Pertanto:

– l’assenza di autonomia funzionale dell’opera, che assolve viceversa a una funzione di mero arredo e

– l’inidoneità della stessa a configurare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, essendo priva di opere in muratura e di pareti chiuse e, quindi, rimovibile senza demolizione

connotano la pergotenda quale opera riconducibile nel novero dell’attività edilizia libera, realizzabile in assenza di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, d.P.R. n. 380/2001.

Anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale sul tema può quindi concludersi che un manufatto caratterizzato dalla presenza di una

i) tenda apposta quale opera principale con funzione di protezione dal sole e, in generale dagli agenti atmosferici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12.3.2020, n. 1783),

ii) sprovvisto di elementi di stabilità e permanenza e

iii) di carattere pertinenziale rispetto all’immobile principale (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 19.11.2020, n. 12151)

risulta riconducibile alla nozione di pergotenda, con conseguente possibilità di installazione senza il previo ottenimento di un titolo abilitativo.