Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona; attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione (di mezzi e non di risultato) il d.l. ha il dovere di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza tuttavia che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.
Tale principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cass., Sez. II, sent. n. 18285 del 19.9.2016), è stato ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 6321 del 5.3.2020 che ha precisato come, ferma l’ordinaria responsabilità del d.l. al controllo, nell’interesse del committente, dell’esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’appaltatore, un’eventuale estensione delle responsabilità del medesimo in relazione agli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’opera appaltata (oltre l’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente l’esecuzione del progetto nell’interesse del committente), in tanto può essere configurata, in quanto al d.l. siano state espressamente attribuite ulteriori prerogative dirette a sovrintendere i lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze, o quando, con i suoi comportamenti concludenti, si sia materialmente ingerito nell’esecuzione dei lavori (cfr. anche Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 19646 del 8.1.2019).
In virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte nella citata ordinanza del 5.3.2020, il giudice d’appello ha espressamente attestato come alcuna dimostrazione fosse stata concretamente fornita, né della suddetta estensione delle prerogative del direttore dei lavori, né di alcuna ingerenza dello stesso nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, in tal modo pervenendo correttamente all’assoluzione dello stesso da ogni responsabilità risarcitoria nei confronti dei congiunti del lavoratore deceduto nel pieno rispetto dei principi di diritto sopra richiamati.
Di interesse l’ulteriore principio enunciato nell’ordinanza in esame in virtù del quale una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile esclusivamente quando si versi nell’ipotesi di culpa in eligendo, che ricorre qualora il compimento dell’opera sia stato affidato ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
Nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità del condominio committente per il decesso del lavoratore della ditta appaltatrice per non essere incorso in alcuna forma di culpa in eligendo, e per non aver esercitato alcuna forma di ingerenza nell’organizzazione e nello svolgimento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice.