Altra “semplificazione” nel settore dell’edilizia.
Nel tentativo di imprimere un’accelerazione agli interventi del Superbonus 110%, superando le lungaggini dell’accesso agli atti e delle eventuali sanatorie funzionali all’attestazione dello stato legittimo dell’immobile (o delle parti comuni dello stesso), è stato riscritto nuovamente il comma 13-ter dell’art. 119 del cd. Decreto Rilancio.
Il d.l. Semplificazioni n. 77 del 31.5.2021 (link, che dovrà essere confermato in sede di conversione in legge) ha, invero, delineato una disciplina specifica applicabile dal 1° giugno solo in tema di Superbonus, introducendo nel nostro ordinamento una sorta di nuovo titolo abilitativo: la Cilabonus.
Si tratta, in effetti, di un titolo ibrido codificato ad hoc per gli interventi soggetti a Superbonus, non estensibile ad altre categorie di opere, che introduce una regolamentazione davvero singolare, poiché:
- definisce di “manutenzione straordinaria” tutti gli interventi riconducibili al Superbonus (con esclusione quantomeno di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici), fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione (o, meglio, il contributo di costruzione);
- riconduce le opere alla presentazione sempre e solo di una semplice CILA;
- elimina l’obbligo di attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, TU Edilizia (per gli edifici plurifamiliari, in precedenza circoscritto alle sole parti comuni);
- dispone, in alternativa, la mera attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Alle agevolazioni procedurali così riconosciute è stato altresì affiancato uno scudo a tutela dei benefici fiscali, precisando che la decadenza stabilita dall’art. 49 TU Edilizia opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati inerenti agli estremi del titolo abilitativo o all’epoca di ultimazione dei lavori di costruzione;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni (attestazioni e asseverazioni infedeli).
Va sgombrato però il campo da equivoci.
La novella legislativa si conclude lasciando “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, così confermando la facoltà per la p.a. di accertare in qualunque momento la sussistenza di eventuali difformità edilizie-urbanistiche.
In altre parole, si è prevista una corsia preferenziale per le opere legate al Superbonus, per le quali è consentito al professionista di asseverare solo la legittimità dei lavori programmati, senza alcun obbligo di dover accertare preventivamente eventuali difformità dell’immobile al momento della presentazione della CILA (escludendo comunque lo spauracchio della revoca dei benefici fiscali), ma con pur sempre il rischio che vengano rilevati poi degli abusi pregressi, magari proprio a seguito della CILA, che si tradurrebbe allora in una vera e propria involontaria “autodenuncia”.
Nulla a che vedere, dunque, con la sbandierata abrogazione della cd. doppia conformità in sede di eventuale sanatoria, al contrario rimasta del tutto inalterata e comunque non trattata dalla norma in commento.