Riformulato l’art. 40-bis in tema di immobili dismessi dalla l.r. 24.6.2021, n. 11

Il 26 giugno scorso è entrata in vigore la l.r. Lombardia 24.6.2021, n. 11 (link, pubblicata sul BURL n. 25 del 25.6.2021), con cui è stato riscritto l’art. 40-bis riguardante il patrimonio edilizio dismesso con criticità e correlato permesso di costruire in deroga, introdotto nella l.r. n. 12/2005 dalla l.r. n. 18/2019.

La riformulazione, come noto, è stata indotta dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Milano (con le ordinanze nn. 371/2021, 372/2021 e 373/2021) che, avendo ravvisato una compressione delle potestà pianificatorie comunali, ha stimolato una modifica della disciplina prima che una pronuncia della Corte Costituzionale potesse generare ulteriori problemi applicativi.

Da qui il nuovo dettato che, in effetti, riconosce alle prerogative comunali un ruolo maggiore, dal momento che:

  • sono stati riaperti i termini, sino al 31.12.2021, entro cui i comuni, con delibera di consiglio comunale, potranno individuare gli immobili dismessi;
  • sempre entro la medesima data, i comuni potranno escludere parti del proprio territorio dall’applicazione dei commi 5, 6 e 10 dell’art. 40-bis e ciò solo “in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica”;
  • i comuni avranno una facoltà di attribuzione del bonus volumetrico, non più nella misura fissa del 20% (ancora applicabile però nell’ipotesi di scadenza del termine del 31.12.2021 o di mancata assunzione di specifica delibera comunale), bensì in una percentuale variabile tra il 10% e il 25% (fermo il riconoscimento di un ulteriore incremento del 5% per gli interventi che assicurino l’estensione della superficie deimpermeabilizzata o conseguano una diminuzione dell’impronta al suolo);
  • nel periodo transitorio, i comuni potranno aggiornare le delibere eventualmente già assunte, stabilendo altresì la percentuale di bonus volumetrico da attribuire all’immobile.

Quanto alle ulteriori novità delineate dalla l.r. n. 11/2021, è utile ricordare che:

  • è stato ridotto da 5 anni a 1 anno il periodo di sussistenza della dismissione con criticità degli immobili ai fini dell’applicazione della norma derogatoria;
  • è stata stralciata l’esenzione dall’obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, ripristinando la facoltà comunale di richiederne la dotazione, seppur limitata a quella corrispondente al dimostrato fabbisogno indotto dalla sola quota correlata all’incremento dei diritti edificatori;
  • la possibilità per il privato di presentare una perizia asseverata che certifichi lo stato di dismissione e criticità è stata posticipata successivamente al decorso del termine del 31.12.2021, assegnando al responsabile del procedimento sessanta giorni per la verifica della sussistenza dei presupposti.

Resta salvaguardata, invece, la previgente disciplina per le richieste di piano attuativo, di permesso di costruire, per le SCIA e le CILA nonché per le istanze di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, l.r. n. 11/2014 e dell’art. 32, comma 3-bis, l.r. n. 12/2005, già presentate alla data di entrata in vigore della nuova l.r. n. 11/2021.

Nel tentativo di fornire un utile strumento per gli operatori del settore, si allega una tabella di raffronto della disciplina oggetto di modifica (link).