Asseverazione del tecnico per il Superbonus 110%: nuova opportunità professionale o insidia?

La conversione in legge (l. 17.7.2020, n. 77) del Decreto Rilancio consente di fare il punto in ordine ad una nuova opportunità professionale per i tecnici (in particolare, ingegneri, architetti ed entro taluni limiti anche geometri).

Il contribuente che intenda fruire della detrazione d’imposta prevista dal cd. Superbonus è, infatti, tenuto ad acquisire l’asseverazione del professionista sui lavori sia per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione al 110% (fattispecie questa aggiunta nel testo emendato), sia per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o lo sconto in fattura.

Non vi è dubbio, quindi, che il tecnico assuma così un ruolo decisivo nell’applicazione degli importanti incentivi relativi all’Ecobonus e al Sismabonus, che hanno l’ambizioso obiettivo di incentivare la riqualificazione immobiliare e la rigenerazione urbana.

In particolare, l’obbligo riguarda:

  1. per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici minimi richiesti;
  2. per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

In entrambe le ipotesi, i professionisti devono altresì attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; nello specifico, si dovrà fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MISE, ma, nelle more della sua adozione, la congruità delle spese potrà essere in ogni caso determinata facendo riferimento ai prezzari regionali o territoriali, ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di esecuzione degli interventi.

L’asseverazione, secondo l’art. 119, è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (al massimo due, con un importo minimo ben preciso rispetto all’ammontare dell’appalto) e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Alla centralità della figura del tecnico delineata dal Decreto Rilancio, tanto da renderlo indispensabile ai fini dell’ottenimento del Superbonus, fa da contraltare però la rilevante responsabilità posta in capo allo stesso.

Così come è avvenuto in ambito edilizio-urbanistico, è stato affidato anche qui al professionista abilitato il compito di accertare la sussistenza dei requisiti, da dichiarare con l’asseverazione, riservando invece alla PA (Agenzia delle Entrate e all’ENEA) un’attività di mero controllo ancorché a campione.

Tuttavia, non può essere trascurata l’eventualità di errori, di irregolarità o di asseverazioni infedeli che potrebbero portare persino alla decadenza del beneficio (di importo spesso non trascurabile) per il committente o per l’impresa.

Non a caso il legislatore ha previsto l’obbligo per il professionista di stipulare una “polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Del resto, potrebbe essere sufficiente una diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito, ad esempio, ai presupposti soggettivi del beneficiario, o alla rispondenza dell’intervento agli specifici requisiti tecnici, oppure ancora alla circostanza che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili (ecc.), per determinare la sostanziale revoca del diritto al Superbonus.

Ma l’azione risarcitoria proponibile dal committente (o dall’impresa appaltatrice) non costituisce l’unico elemento di rischio per il tecnico.

La norma dispone inoltre che, “ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.

Sicché, se per un verso la nuova disciplina deve essere vista con favore stante l’introduzione di una innegabile ulteriore competenza per il professionista, per altro verso occorre soppesare adeguatamente le responsabilità connesse alla sottoscrizione di asseverazioni i cui contenuti (da approfondire anche in virtù di circolari e decreti in parte ancora da emanare) potrebbero essere oggetto di riesame nell’attività di controllo della PA.

Per concludere una nota positiva: sono detraibili anche le spese professionali sostenute per il rilascio delle asseverazioni e, perciò, il compenso professionale potrà (e dovrà) essere parametrato anche alle rilevanti responsabilità legate all’asseverazione.