Superbonus e le (nuove) deroghe per i “cappotti” isolanti

Uno dei principali interventi trainanti agevolati dal Superbonus 110% (introdotto dal Decreto Rilancio) è costituito dall’isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitante il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Tuttavia, poiché tali interventi – allorché eseguiti sull’esterno degli immobili – generano inevitabilmente un incremento di volume, di superficie e di altezza, oltre che una riduzione delle distanze esistenti dai confini e dai fabbricati, si pone l’interrogativo di come coniugarli con la disciplina urbanistico-edilizia.

In questo senso, soccorrono due disposizioni di emanazione regionale e statale.

a) Anzitutto, la normativa regionale lombarda.
L’art. 4, l.r. 28.11.2014, n. 31 disciplina infatti le “misure di incentivazione” per gli interventi di rigenerazione urbana sotto diversi profili.
In particolare, il comma 2-septies (così come riformulato da ultimo dalla l.r. n. 18/2019) stabilisce che “la realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici esistenti finalizzata al raggiungimento o al miglioramento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile è autorizzata indipendentemente dall’indice di edificabilità e dal rapporto di copertura previsti dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all’art. 43 della l.r. n. 12/2005. Lo spessore dei rivestimenti di cui al primo periodo non viene considerato per la verifica del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime di cui al comma 2 quinquies e agli strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto previsto, per le altezze massime, all’articolo 11, comma 5-sexies, della l.r. 12/2005 e fatto salvo il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile”.

b) In secondo luogo, occorre avere riguardo all’art. 14, comma 7, lgs. n. 102/2014.
La previsione è stata peraltro recentemente novellata dal d.lgs. 14.7.2020, n. 73 che, nell’abrogare il comma 6 (facendo perciò venir meno i benefici per gli edifici di nuova costruzione), ha così riscritto il comma 7: “nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile La normativa di riferimento in ambito lombardo rappresentata infatti statale e regionale”.
Sicché, dal luglio scorso, rispetto alla precedente versione del medesimo comma 7, sono stati soppressi i limiti di 25 cm, per il maggior spessore delle pareti verticali esterne, e di 30 cm, per il maggior spessore degli elementi di copertura, così ammettendo l’applicazione di cappotti sulle pareti verticali esterne e pacchetti isolanti sui tetti di spessori ancora più elevati.

 

Sebbene le due norme in parte si sovrappongano, è bene non trascurare la giurisprudenza restrittiva consolidatasi in tema di distanze che talvolta non ritiene derogabili le prescrizioni del d.m. n. 1444/1968 (in quanto di competenza esclusiva statale) da parte di norme di rango regionale (v., tra le altre, C. Cost., 7.2.2020, n. 13).

Conseguentemente, qualora si abbia l’esigenza di deroga dalle distanze dai fabbricati sino al limite di quelle minime stabilite dal codice civile, appare più prudente l’applicazione del d.lgs. n. 102/2014, assicurando dunque all’intervento quantomeno una “riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza”.