Campi da tennis e da padel: preclusi in zona agricola

Con la sentenza n. 607/2023 (link), il Tar Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), ha confermato la legittimità dell’ordinanza del Comune di Fondi, con cui è stata ingiunta la demolizione di due campi da tennis e di uno da padel, edificati senza titolo in zona agricola.

Non è stata, invero, ritenuta condivisibile la difesa dei titolari di un complesso sportivo, secondo cui il permesso di costruire in sanatoria adottato sull’istanza di condono del 1995 avrebbe determinato anche un cambio di destinazione d’uso dell’area.

Al contrario, il Tar ha affermato che il condono non ha affatto “mutato la destinazione d’uso del terreno ma… ha solo escluso l’applicazione … delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge”.

Né quello che è stato reputato un vero e proprio “ampliamento della preesistente struttura sportiva” potrebbe essere ammesso con il mero richiamo all’art. 71, d.lgs. n. 117 del 2017, sul presupposto che l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche presenti profili di interesse generale e che le sedi degli enti del terzo settore sarebbero compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee, dal momento che la disposizione in questione “non riconosce affatto alle associazioni di promozione sociale la facoltà di realizzare liberamente opere edilizie a prescindere dal rilascio dei pertinenti titoli edilizi, ma contiene esclusivamente una norma di favore relativamente alla possibilità di fissare la propria sede legale ‘indipendentemente dalla destinazione urbanistica’ di quest’ultima” (TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 maggio 2021 n. 5404).

Superate le eccezioni della proprietà, il Tar ha quindi affrontato il merito della tematica, precisando che “di per sé la realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, dato che l’art. 4, d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. nella l. 4 dicembre 1993 n. 493 – per cui gli interventi su aree destinate ad attività sportiva senza creazione di volumetria sono eseguibile dietro semplice s.c.i.a. – è applicabile soltanto ad aree già destinate a tale uso e non a quelle aventi zonizzazione agricola” (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2019 n. 49021; sez. III, 31 marzo 2016 n. 12920; sez. III, 4 aprile 2013 n. 19521).

D’altro canto, l’attività edificatoria dei privati in zona agricola, “che è informata a principi restrittivi che la legano indissolubilmente le esigenze di conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole, … è necessario che il richiedente sia un imprenditore agricolo a titolo principale”.

Ne deriva l’inammissibilità dell’intervento di realizzazione di campi da tennis e da padel, stante il contrasto con la destinazione d’uso della zona agricola.