Illecito eseguire opere su un immobile difforme?

Si pone talvolta l’interrogativo se configuri o meno un illecito eseguire opere su un fabbricato che presenti difformità o abusi edilizi.

D’altro canto, l’obbligo introdotto nel 2020 di asseverazione dello stato legittimo degli immobili ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, sta facendo emergere tante difformità urbanistico-edilizie prima del tutto ignote, che interessano buona parte degli edifici ante 1967 (e anche ante 1977).

Ecco allora che appare tutt’altro che secondario comprendere se eventuali lavori di manutenzione o di ristrutturazione già svolti, oppure che siano in corso di esecuzione – nell’ambito ad esempio degli interventi riconducibili alla CILAS Superbonus (esente, come noto, per talune fattispecie, dall’obbligo di asseverazione dello stato legittimo) -, possano costituire fonte di preoccupazione.

A rinnovare l’allarme ha contribuito, da ultimo, la sentenza della Cassazione penale, sezione IV, 7/11/2023, n. 44650 (link), sebbene, ad onor del vero, si collochi in un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.

Nella pronuncia si legge, difatti, che “se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato”, si commette “un ulteriore reato trattandosi di lavori edilizi su un immobile abusivo”.

Nello stesso senso si sono poste molte altre decisioni, tra cui, Cassazione penale, sezione III, 25/03/2014, n. 26367, secondo cui “la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza, infatti, una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine oi prescrizione, in quanto i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono”.

Tuttavia, una più attenta disamina dei provvedimenti sottesi a tale orientamento giurisprudenziale evidenzia semmai come la condotta illecita sia correlata ad interventi su fabbricati abusivi, già oggetto di condono edilizio non ancora rilasciato o negato, e dunque in un contesto di piena consapevolezza da parte dell’autore dei lavori dell’assenza di un titolo abilitativo valido ed efficace per il proprio immobile.

Diversa, quindi, dovrebbe essere l’ipotesi inerente ad edifici sui quali si sono eseguite opere senza conoscere della sussistenza di eventuali difformità ed anzi con un affidamento nella piena conformità della propria costruzione alle pregresse licenze o concessioni edilizie, consolidato da una condotta confermativa da parte della pubblica amministrazione, che nel corso di anni – se non decenni – non ha mai contestato alcunché riguardo all’immobile (consentendovi la residenza, riscuotendo l’IMU, rilasciando ulteriori permessi di costruire, ecc.).

Sembrerebbe difficile pertanto delineare per questa seconda categoria di interventi una reiterazione del reato di abuso edilizio, mancando del tutto il requisito della consapevolezza di intervenire su manufatti abusivi.