Il d.l. n. 17/2022, noto come “Decreto Bollette”, pubblicato lo scorso 1.3.2022 in Gazzetta Ufficiale (link), è stato convertito in legge dal Senato nell’adunanza di ieri, 21.4.2022, introducendo tra l’altro semplificazioni procedurali per gli impianti fotovoltaici.
L’obiettivo del Governo è netto: introdurre importanti novità nel mondo dell’energia, finalizzate a contenere i costi e a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Pertanto l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili non sarà più caratterizzata da permessi o autorizzazioni, ma verrà considerata semplicemente un intervento di manutenzione ordinaria (e, dunque, “attività edilizia libera” ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001), così da semplificarla in maniera significativa.
L’art. 9, d.l. n. 17/2022, rubricato “Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, sostituendo interamente la previgente versione dell’art. 7-bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011, chiarisce invero che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate “interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati”, ivi inclusi quelli paesaggistici, a meno che non si tratti di impianti che ricadono in aree o immobili di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22.1.2004, n. 42.
La previsione, che è stata poi oggetto di emendamenti in sede di conversione, statuisce più precisamente ora che: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.
In sintesi:
- l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici è qualificabile come manutenzione ordinaria ed è realizzabile quindi in edilizia libera (sicché non è subordinata ad alcun atto di assenso);
- la posa dei pannelli può avvenire anche nelle zone omogenee A di centro storico (ovvero nei nuclei di antica formazione);
- l’installazione può essere effettuata liberamente anche su strutture o manufatti diversi da edifici (pergole, tettoie, ecc.) e sulle pertinenze (giardini, terrazzi, autorimesse, depositi, tettoie, ecc.);
- la semplificazione si applica anche agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, ma non a tutti, essendo espressamente esclusi dalle semplificazioni, ad esempio, i seguenti immobili (art. 136, lett. b) e c), d.lgs. n. 42/2004):
– le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
– i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.
In ogni caso, poiché il legislatore non si è premurato di introdurre una deroga espressa alla disciplina locale, prima di eseguire interventi – seppure oggi qualificati di manutenzione ordinaria – sarà sempre preferibile verificare la sussistenza di eventuali disposizioni contrarie contenute nei regolamenti comunali o nei PGT.