Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (d.l. 31.12.2020, n. 183) convertito in legge dalla L. 26.2.2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell’1.3.2021, ha differito ulteriormente alcune misure già adottate a causa dell’emergenza sanitaria: si segnalano, infatti, in ambito immobiliare, la proroga del blocco degli sfratti e delle procedure esecutive.
Da un lato, già il “Decreto Cura Italia” (art. 103, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18) aveva introdotto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30.6.2020, poi prolungata, dapprima, con la legge di conversione del medesimo (l. 24.4.2020, n. 27) e, a seguire, sino al 31.12.2020 con il “Decreto Rilancio”.
Dall’altro, la legge di conversione del richiamato “Decreto Cura Italia” aveva introdotto nel medesimo l’art. 54-ter in virtù del quale “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia dal 30.4.2020, sino al 30.10.2020], ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”; termine poi portato al 31.12.2020 dal “Decreto Ristori” (d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18.12.2020, n. 176).
Ebbene, l’art. 13 del Decreto Milleproroghe estende ora sino al 30.6.2021 la sospensione:
- dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586, secondo comma, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (art. 13, comma 13, d.l. n. 183/2020);
- di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore (art. 13, comma 14, d.l. n. 183/2020).