Blocco degli sfratti e dei pignoramenti immobiliari sino al 30.6.2021

Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (d.l. 31.12.2020, n. 183) convertito in legge dalla L. 26.2.2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 dell’1.3.2021, ha differito ulteriormente alcune misure già adottate a causa dell’emergenza sanitaria: si segnalano, infatti, in ambito immobiliare, la proroga del blocco degli sfratti e delle procedure esecutive. Da un lato, già il “Decreto Cura Italia” (art. 103, comma 6, d.l. 17.3.2020, n. 18) aveva introdotto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30.6.2020, poi prolungata, dapprima, con la legge di conversione del medesimo (l. 24.4.2020, n. 27) e, a seguire, sino al 31.12.2020 con il “Decreto Rilancio”. Dall’altro, la legge di conversione del richiamato “Decreto Cura Italia” aveva introdotto nel medesimo l’art. 54-ter in virtù del quale “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [ossia dal 30.4.2020, sino al 30.10.2020], ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”; termine poi portato al 31.12.2020 dal “Decreto Ristori” (d.l. 28.10.2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18.12.2020, n. 176). Ebbene, l’art. 13 del Decreto Milleproroghe estende ora sino al 30.6.2021 la sospensione:
  • dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586, secondo comma, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (art. 13, comma 13, d.l. n. 183/2020);
  • di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore (art. 13, comma 14, d.l. n. 183/2020).
La norma blocca, dunque, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) solo nel caso in cui la procedura sia stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali. Nulla vieta, tuttavia, che i locatori promuovano nel frattempo le procedure di sfratto pur imponendo, in virtù della sospensione in parola, l’obbligo di attendere sino al 30.6.2021 per eseguire il provvedimento di rilascio. Parimenti, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio che seguono l’adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati ed ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari, verrà posticipata a data successiva al 30.6.2021. Per quanto attiene, invece, alle procedure esecutive, la sospensione, come detto, opera solo con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. In ordine all’ambito di applicazione della citata disposizione, le Corti di merito hanno presto puntualizzato che “In tema di emergenza epidemiologica da COVID -19, D.L. 31/12/2020, n. 183, all’art. 13 ha sospeso, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore: tale disposizione assume evidente natura emergenziale ed ha indubbiamente carattere di norma eccezionale, derogando al regolare svolgimento del processo esecutivo con la sospensione temporanea del diritto del creditore di conseguire il soddisfacimento del proprio credito attraverso l’espropriazione forzata; nel caso di specie, l’ambito operativo della sospensione è indicato nei dettagli nella norma, che lo individua sia con riferimento alla tipologia di procedure (pignoramenti immobiliari) sia alla normativa di riferimento (art. 555 c.p.c.)”, così Tribunale Bergamo, 3.2.2021. Sicché, avendo la norma in esame carattere eccezionale, non è idonea per definizione ad alcuna applicazione analogica: la sospensione non riguarda i pignoramenti di immobili che non rappresentino la dimora principale dell’esecutato, non rilevando che siano l’abitazione principale di altre persone legate a quest’ultimo da legami coniugali o di parentela.