Demoricostruzione in zona di vincolo paesaggistico: occorre rispettare la sagoma?

All’interrogativo si dovrebbe rispondere ancora in modo affermativo.

D’altro canto, il dato letterale ricavabile dall’art. 3, comma 1, lett. d), TU Edilizia (così come modificato dal Decreto Semplificazioni 2020) è netto: “con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

In altre parole, per tutti gli immobili vincolati, la ricostruzione di edifici crollati o demoliti deve avvenire esclusivamente nel pieno rispetto della sagoma e, quindi, di fatto con fedele ricostruzione.

Tuttavia, una seppur flebile apertura pare emergere dalle precisazioni applicative” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 11/8/2021, in risposta ai quesiti posti da alcuni comuni (link).

Nell’interpretazione proposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si legge, infatti, che “dovrebbero essere esclusi dall’applicazione estensiva” i beni paesaggistici, cui è dedicata la Parte III del Codice, essendo “privi di un riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco”.

La limitazione andrebbe viceversa circoscritta ai soli beni culturali, ricompresi nella Parte II, trattandosi di beni con caratteri distintivi diversi, per i quali è “evidente che non sia possibile riferire un’attività di demolizione e ricostruzione”.

Ciò consentirebbe di sbloccare numerosi interventi di rigenerazione urbana nelle ampie aree soggette a vincolo paesaggistico, ora invece inibiti dalla sostanziale impossibilità di riqualificare il tessuto edilizio esistente, non essendo appetibile per il mercato immobiliare la mera ricostruzione identica di manufatti per lo più privi di qualsivoglia valenza sotto il profilo storico o architettonico.

Sul tema è intervenuta in data 9/9/2021 una nota informativa dell’Anci (link), l’associazione dei comuni italiani, con cui, riprendendo la distinzione tra la disciplina dei beni culturali e dei beni paesaggistici delineata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato invocato un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni (quali enti preposti alla tutela dei beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio) per assicurare una corretta informazione agli operatori.

È indubbio del resto che, benché auspicabile, l’ipotizzata interpretazione appaia oggi purtroppo forzata, poiché estranea al testo della norma.

Pertanto, in assenza di un chiaro intervento normativo o interpretativo, anche per i beni soggetti a vincolo paesaggistico appare senz’altro più prudente, per il momento, mantenere la sagoma e gli ulteriori parametri in sede di ricostruzione di fabbricati demoliti o crollati.