La CILABONUS (o CILASUPERBONUS 110%) è legge.
E ora con tanto di modulo standard nazionale di “Comunicazione inizio lavori asseverata per gli interventi di cui all’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020” (link) approvato ieri dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.
Il 30.7.2021 è stata infatti pubblicata la l. n. 108 del 29.7.2021, che, convertendo in legge il d.l. Semplificazioni n. 77 del 31.5.2021, ha:
- sostanzialmente mantenuto inalterato il comma 13-ter dell’art. 119 del cd. Decreto Rilancio (come riscritto dal d.l. Semplificazioni n. 77 del 31.5.2021, nei termini di cui al contributo pubblicato in data 4.6.2021, link), confermando che gli interventi riconducibili al Superbonus 110% saranno realizzabili mediante la presentazione di una semplice CILA, anche qualora “riguardino le parti strutturali degli edifici e dei prospetti”;
- ribadito, al comma 13-quater, che resta “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”;
- introdotto l’innovativo comma 13-quinquies, in forza del quale:
– “in caso di opere già classificate come attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 … o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento”;
– “in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”: viene così superata una delle criticità sollevate, all’indomani dell’entrata in vigore del d.l. Semplificazioni, con riguardo all’incompatibilità tra la CILA per così dire “ordinaria” e le varianti in corso d’opera.
Tanto che, nel modulo standard nazionale, è data la possibilità di segnalare che l’intervento “costituisce variante in corso d’opera a CILA Superbonus presentata in data…. prot. n. ______e costituisce integrazione alla stessa”.