Pergotenda ancora nel mirino

Occorre o non occorre il permesso di costruire per la realizzazione di una pergotenda?

Con la sentenza 17.1.2024, n. 181 (link), il Tar Sicilia ha confermato l’interpretazione meno restrittiva, secondo la quale non si tratterebbe di un’opera implicante una trasformazione urbanistica (nello stesso senso, v. Cons. Stato, sez. II, n. 840/2021, di cui ci eravamo occupati nel contributo del 30.1.2021 “L’installazione di una pergotenda rientra nell’attività edilizia libera”, link)

Eppure, nel caso trattato da ultimo dal Tar Catania, il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, applicando persino – stante l’inottemperanza da parte del privato – la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, d.p.r. n. 380/2001 nella misura massima di 20.000 €.

E ciò malgrado la medesima ordinanza avesse definito l’intervento non come opera fissa, ma come struttura rimovibile fissata con bulloni filettati su un muretto esistente.

Nel dichiarare l’illegittimità del provvedimento comunale, il Tar ricorda come secondo pacifica giurisprudenza “la distinzione tra pergotenda e tenda retrattile è evincibile nel fatto che la prima, rispetto alla seconda, ha una serie di profili rigidi (nella prassi c.d. “frangitratta”), distanziati loro di circa 50-100 centimetri, aventi la specifica funzione di dare alla copertura maggior resistenza strutturale alla formazione di sacche d’acqua o al carico nevoso accidentale, tanto da consentirne l’utilizzo a copertura di superfici notevolmente più ampie”.

Sempre per il Tar Sicilia, dunque, la pergotenda è “la struttura di supporto alla tenda e non costituisce un’opera autonoma e principale rispetto alla tenda stessa, perché inidonea ad offrire in sé un’autonoma utilità, al di là del mero sostegno perimetrale alla tenda retrattile e relativi teli laterali”.

Quanto ai rilievi comunali in virtù dei quali si tratterebbe di un’opera implicante una trasformazione urbanistica “in ragione delle bullonature che ne assicurano l’ancoraggio al suolo”, i giudici amministrativi hanno chiarito che “il concetto di facile amovibilità (che concerne strutture che possono essere smontate e reinstallate in qualunque momento senza essere distrutte) è distinto e non incompatibile con quello di “stabile ancoraggio al suolo”: ossia l’opera può essere facilmente rimossa quand’anche stabilmente ancorata al suolo, dipendendo la prima condizione (amovibilità) dal sistema di installazione impiegato (ad esempio tramite viti o bulloni) e dal materiale dell’opera (certamente inamovibile invero sarebbe una costruzione in muratura per definizione costituente un tutt’uno con il suolo); non già dal fatto in sé della fissazione al suolo, meramente volto a evitare l’esposizione alle folate di vento o a qualunque altro agente che possa determinarne la rimozione involontaria”.

Sicché, in conclusione, “la pergotenda si caratterizza per l’assemblaggio realizzato con materiali e tecniche di facile rimozione, nonché per l’esclusivo suo asservimento a sostegno di una tenda di copertura”.