Il tema di grande attualità della agevolazione IMU in caso di doppia residenza in due diversi comuni dei coniugi non legalmente separati è stato oggetto sia della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1199 del 17.1.2022 (link), sia dell’atteso intervento normativo riformatore di fine anno.
Ma andiamo con ordine.
1. La giurisprudenza ha, anzitutto, ribadito il proprio orientamento secondo il quale non è possibile riconoscere l’esenzione IMU a favore dei coniugi, non legalmente separati, che hanno stabilito la loro residenza in comuni diversi.
Così sconfessando la prassi in virtù della quale entrambe le abitazioni venivano considerate “principali”, con la duplicazione di fatto dell’esenzione fiscale.
Del resto, per la Suprema Corte l’agevolazione prevista per la casa principale richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente.
Ne discende che “nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari”.
In altre parole, la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non potrebbero coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso comune o di comuni diversi.
Vi potrebbe però essere un’eccezione.
Sebbene la pronuncia non ritenga vincolante la Circolare ministeriale n. 3/DF del 2012 – secondo cui “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative” – non pare sia stata in ogni caso esclusa la possibilità che il contribuente dimostri una reale necessità per i coniugi di stabilire la residenza/dimora in immobili differenti.
2. L’ordinanza non ha potuto tenere conto, per ragioni temporali, della recente novella in materia di IMU di cui all’art. 5-decies, d.l. 146/2021 (convertito in legge 215/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), volta ad attutire gli effetti degli accertamenti comunali indotti dal recente orientamento giurisprudenziale, teso ad evitare appunto che i coniugi stabiliscano fittiziamente la residenza in comuni diversi al solo scopo di ottenere una doppia esenzione dal pagamento del tributo municipale.
La nuova previsione – che ha riformulato l’art. 1, comma 741, L. 160/2019 – stabilisce, infatti, che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Viene così chiarito che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in abitazioni diverse, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi membri del nucleo familiare; ciò anche nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi.
Nulla viene detto, tuttavia, sulla facoltà di giustificare la distinta residenza se dovuta a effettive esigenze lavorative o di altra natura, lasciando quindi spazio a insidiosi dubbi interpretativi.