Proroga titoli edilizi: incostituzionale quella lombarda

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 21.12.2021, ha giudicato incostituzionale la proroga dei termini dei titoli abilitativi della Regione Lombardia adottata durante l’emergenza sanitaria Covid-19 (link).

L’abrogazione della lettera a) dell’art. 28, comma 1, l.r. 18/2020, disposta sul presupposto che si tratti di principi fondamentali affidati alla legislazione esclusiva dello Stato, rende allora opportuna una ricostruzione dello scenario della proroga dei termini circa la validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.

Posto che il Consiglio dei Ministri, con decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha da ultimo sancito il prolungamento del periodo di emergenza pandemica al 31.3.2022, l’assetto normativo in vigore, orfano della norma regionale censurata, prevede quindi:

i) Decreto Cura Italia (art. 103 comma 2 e 2-bis, d.l. 18/2020 e convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020): stabilisce che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ex art. 15 d.P.R. 380/2001, in scadenza tra:

    • il 31.1.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e perciò sino al 29.6.2022;
    • il 1.8.2020 e il 4.12.2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino al 29.6.2022.

ii) Decreto Semplificazioni (art. 10, comma 4 e 4 bis, d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 120/2020) in forza del quale:

    • i termini di inizio lavori di cui all’art. 15 d.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31.12.2020, nonché le SCIA presentate entro il medesimo termine, sono prorogati di un anno;
    • i termini di ultimazione dei lavori sono prorogati di tre anni;
    • termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31.12.2020, sono prorogati di tre anni, anche per convenzioni che hanno già beneficiato della proroga del d.l. 69/2013 (cd. Decreto del Fare, convertito con legge n. 98/2013, con cui era stata introdotta una proroga di tre anni dei termini di validità e dei termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione stipulate entro il 31.12.2012).

Pertanto, malgrado la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina lombarda, i titoli abilitativi e le convenzioni urbanistiche potranno continuare ad usufruire delle proroghe stabilite dalle norme nazionali, senza equivoche sovrapposizioni di termini.