La proroga dei termini per gli adempimenti comunali stabiliti dalla l.r. n. 18/2019 non può limitare la proponibilità dei “nuovi” PDC in deroga per gli immobili dismessi

L’emergenza sanitaria ha imposto la proroga dei termini per gli adempimenti comunali previsti dalla l.r. n. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”.

Nello specifico, con la l.r. 31 marzo 2020, n. 4 (“Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti re­gionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”), così come chiarito da ultimo dalla circolare regionale del 12 maggio 2020, n. 5 (pubblicata sul BURL n. 20 del 14 maggio 2020), sono stati differiti anche i termini per l’individuazione con delibera di Consiglio comunale degli immobili dismessi che causano particolari criticità ai sensi dell’art. 40-bis, l.r. n. 12/2005.

Pertanto, i comuni potranno assumere la deliberazione entro il 30 settembre 2020, anziché nel termine in precedenza individuato del 14 giugno 2020.

Tuttavia, tale slittamento non può limitare le iniziative degli operatori che volessero promuovere i “nuovi” permessi di costruire (PDC) in deroga.

Infatti, per i due innovativi strumenti introdotti dalla l.r. n. 18/2019:

  1. è proprio lo stesso art. 40-bis (“patrimonio edilizio dismesso con criticità”) a prevedere la facoltà per il proprietario, ancorché l’immobile non sia individuato da detta deliberazione comunale, di presentare in alternativa, quale allegato all’istanza di PDC in deroga, una perizia asseverata giurata che certifichi, oltre alla cessazione dell’attività da almeno 5 anni, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza di criticità attinenti alla salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;
  2. lo stesso dicasi per il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati di cui all’ 40-ter, per il quale, pur in assenza di una individuazione nei PGT, l’operatore potrà comunque presentare l’istanza di PDC in deroga, purché accompagnata da una perizia che asseveri lo stato di dismissione o abbandono da almeno 3 anni.

In altri termini, la nuova disciplina regionale ha previsto una sorta di doppio binario per l’individuazione degli immobili con criticità:

  • la delibera comunale,
  • oppure, in alternativa, la possibilità di presentare una perizia asseverata – allegata all’istanza di PDC in deroga – che attesti la sussistenza dei requisiti di legge.

Una simile disciplina di favore (applicabile, dunque, anche in assenza di una individuazione comunale) deve ritenersi peraltro coerente con la finalità straordinaria della rigenerazione urbana e territoriale intesa a “ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti”.

Solo così si spiega l’estensione agli artt. 40-bis e 40-ter dell’istituto del PDC in deroga (che ammette persino di derogare agli strumenti urbanistici generali), disciplinato dall’art. 40 della l.r. n. 12/2005 (e dall’art. 14 del T.U. Edilizia), in precedenza con esclusivo riferimento agli edifici pubblici o di interesse pubblico.