Polizze RC dei tecnici: l’estensione (imprescindibile) alla copertura per responsabilità solidale

Il professionista tecnico, soprattutto nel caso in cui abbia ricoperto il ruolo di progettista e direttore dei lavori di un’opera, è sempre più spesso esposto a un rischio rilevante.

E talvolta sottovalutato.

Infatti, non è infrequente che l’impresa appaltatrice, ormai abitualmente costituita nella forma delle società di capitali, risulti incapiente oppure incorra in procedure concorsuali e fallimenti.

Chiaro che il professionista non ne subisce nell’immediato una diretta conseguenza.

Ma non va trascurata l’ipotesi in cui per quella stessa opera il committente lamenti la sussistenza di vizi e difetti, magari anche a distanza di anni (nei limiti comunque del decennio di garanzia stabilito dall’art. 1669 cc.).

Ecco allora che l’eventuale assenza di altri soggetti corresponsabili solvibili diventa decisiva per il tecnico.

Del resto, in presenza di vizi e difetti, il committente – o l’acquirente ovvero l’avente causa – è legittimato ad agire, in via contrattuale o extracontrattuale, nei confronti sia dell’appaltatore sia del progettista e direttore dei lavori (essendo invece rara l’eventualità in cui si rivolga solo ad uno di essi).

Tuttavia, quand’anche il professionista riuscisse a dimostrare in corso di causa un suo concorso solo parziale nella determinazione del vizio, seppure ridotto a pochi punti percentuali, vi è il concreto rischio che si trovi poi a corrispondere comunque al committente il risarcimento per l’intera somma stabilita in sentenza.

E ciò in ragione della natura solidale dell’obbligazione che lega il professionista all’appaltatore, in virtù della quale il committente può pretendere il risarcimento integrale indifferentemente dall’uno o dall’altro.

Né la presenza di una RC professionale può rassicurare del tutto il malcapitato tecnico.

Soprattutto se, come accade sovente nella prassi, non sia stato chiesto l’inserimento di una specifica copertura per la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con altri soggetti.

In altre parole, il professionista si potrebbe trovare costretto a rifondere con le proprie risorse personali la totalità del danno (compreso quello imputabile all’impresa fallita o insolvente, ovvero ad altri soggetti responsabili), vedendosi viceversa manlevato dalla propria assicurazione solo per la modesta quota riferita alla sua responsabilità diretta.

Il che potrebbe apparire paradossale, a maggior ragione se in giudizio il tecnico si fosse prodigato per far accertare – correttamente – una sua minore percentuale di inadempimento rispetto all’appaltatore, esibendo, ad esempio, ordini di servizio (anche desumibili dal giornale dei lavori), comunicazioni o particolari costruttivi a dimostrazione della sua diligenza nell’attività di direzione e controllo dell’esecuzione dell’opera a regola d’arte.

Da qui l’opportunità di verificare con scrupolo le condizioni assicurative per sincerarsi dell’attivazione di tale copertura, di regola esclusa dalle polizze RC tradizionali.