Con la Circolare n. 23/E del 23 giugno scorso (link), l’AGE ha fornito un quadro riassuntivo di tutte le novità intervenute in tema di Superbonus negli ultimi due anni.
I macro-argomenti, in cui vengono raccolti tutti i chiarimenti e le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti, riguardano:
- i soggetti che possono fruire del Superbonus;
- gli edifici interessati;
- le tipologie di interventi;
- le spese ammesse alla detrazione;
- l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alle detrazioni;
- gli adempimenti procedurali.
In seguito alle modifiche normative, il Superbonus si applica dunque alle spese sostenute entro il:
- 30.6.2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
- 30.6.2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il prossimo 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- 30.6.2023 dagli IACP nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società in “in house providing”, per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano effettuati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- 31.12.2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- 31.12.2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione;
- 31.12.2025 dai condomìni, anch’essi con una progressiva diminuzione della percentuale degli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.