Sì all’ascensore condominiale anche se riduce il vano scala

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19087/2022 depositata il 14 giugno (link), ha ritenuto legittima l’installazione di un nuovo ascensore in un edificio che ne era sprovvisto nonostante la sua realizzazione comportasse una notevole riduzione della larghezza delle scale preesistenti.

Ma procediamo con ordine.

Due proprietari degli appartamenti posti al terzo piano del fabbricato facente parte del condominio citavano in giudizio, avanti il Tribunale di Roma, i proprietari di altri quattro appartamenti posti ai piani primo e secondo dello stesso stabile, chiedendo che fosse accertato il loro diritto di installare, a proprie spese, un ascensore all’interno dell’edificio realizzato nell’anno 1960, che ne era sprovvisto.

Nel corso del giudizio era stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio soprattutto per far verificare se l’installazione dell’ascensore avrebbe compromesso l’uso delle scale ai condomini ed in particolare la salita e la discesa di un condomino, in ragione della sua grossa corporatura.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 15933/2009, dichiarava il diritto dei condomini degli ultimi piani all’installazione dell’ascensore all’interno del condominio.

Avverso tale pronuncia è stato successivamente proposto appello che ha confermato la sentenza di prime cure. Nello specifico la Corte d’Appello ha valutato minore il sacrificio della riduzione della larghezza delle scale rispetto a non avere un ascensore, argomentando sulle abitudini attuali di vita degli abitanti delle grandi città, nonché delle caratteristiche della popolazione italiana composta prevalentemente da persone non giovani e, inoltre, ritenendo che l’installazione dell’ascensore avrebbe arrecato un disagio veramente minimo nell’uso della scala poiché, pur rimanendo precluso il contemporaneo passaggio di due persone, non avrebbe impedito il comodo passaggio di una persona di corporatura media.

Tali argomentazioni sono state accolte anche dalla Corte di Cassazione, con la decisione in commento, che nello specifico ha statuito i seguenti principi:

– l’installazione di un ascensore sulle parti comuni, a cura e spese di una sola parte di condomini, è da considerarsi legittima ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., che contempla anche le innovazioni, in forza delle quali ciascun partecipante può servirsi della cosa comune – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso, secondo il loro diritto – e può, perciò, apportare alla stessa, a proprie spese, le modificazioni necessarie a consentirne il migliore godimento;

– è legittima la delibera dell’assemblea di condominio che, con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 5, cod. civ. deliberi l’installazione di un ascensore nel vano scala condominiale a cura e spese di alcuni condomini, a condizione che sia fatto salvo il diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi di tale innovazione;

– l’installazione di un ascensore sull’area comune è funzionale ad eliminare le barriere architettoniche in modo da dar seguito alla cd. solidarietà condominiale che implica il contemperamento di vari interessi, fra i quali quello delle persone disabili o di tutte quelle persone che hanno difficoltà oggettive nell’affrontare le rampe, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, in quanto l’installazione dell’ascensore viene considerato idoneo ad “attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione”;

– l’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell’impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che faciliti l’accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.

In conclusione, è del tutto legittimo installare un ascensore all’interno di un condominio di edifici ancorché, per la realizzazione dello stesso, si debba ridurre la porzione di edificio dedicata alle scale, in quanto l’interesse legato alla comodità nel raggiungere la propria abitazione deve essere ritenuto prevalente.