Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20.5.2022) della Legge n. 51/2022 (link) di conversione del d.l. n. 21/2022 (cd. “Decreto Ucraina bis”), sono stati prorogati ancora una volta i termini dei titoli abilitativi edilizi e delle convenzioni urbanistiche.
In particolare l’art. 10-septies (link), introdotto nel corso della conversione in legge, ha previsto la proroga straordinaria di un anno dei (termini dei) permessi di costruire e delle SCIA di cui all’art. 15, d.P.R. n. 380/2001, oltre che di quelli previsti dalle convenzioni urbanistiche e dai relativi piani attuativi.
Pertanto la norma si applica:
- ai permessi di costruire rilasciati (o formatisi mediante silenzio assenso) prima della sua entrata in vigore (e quindi prima del 21.5.2022);
- ai permessi rilasciati (o formati per silenzio assenso) dopo tale data e fino al 31.12.2022.
La proroga non è automatica ma per poterne usufruire occorre:
- una comunicazione al comune nella quale l’interessato espliciti la volontà di volersene avvalere;
- la ricorrenza di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al comune e che il titolo abilitativo non risulti in contrasto “con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del d.lgs. n. 42/2004”.
La proroga come disciplinata all’art. 10-septies, comma 1, lett. a) trova applicazione anche alle SCIA presentate entro il 31.12.2022, così come alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro la medesima data (aventi efficacia quinquennale ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004).
Peraltro, la norma specifica che la dilazione si applica anche a permessi di costruire e SCIA che hanno già beneficiato delle precedenti proroghe (v. l’articolo del 28.12.2021 “Proroga titoli edilizi: incostituzionale quella lombarda” link) in base:
- all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e cioè di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico dell’Edilizia;
- all’10, comma 4 e 4-bis, d.l. n. 76/2020, proroga legata alla pandemia;
- all’art. 103, comma 2 e 2-bis, d.l. n. 18/2020, proroga di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) per atti della p.a. in scadenza fra il 31.1.2020 e 31.3.2022.
Sono altresì protratti di un anno:
- i termini di validità delle “convenzioni di lottizzazione”, ovvero “degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico” formatisi fino al 31.12.2022;
- i termini di inizio e fine lavori previsti nell’ambito di tali convenzioni o accordi similari;
- i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.
La proroga è automatica, non essendo prevista in questo caso la comunicazione al comune, però a differenza delle pregresse misure che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall’art. 30, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 76/2020) è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”.
Sebbene si tratti di proroghe senz’altro utili per il settore dell’edilizia travolto dalle carenze dei materiali e dal rincaro dei prezzi, che stanno dilatando i tempi di esecuzione dei lavori (spesso legati a Bonus e Superbonus), non vi è dubbio che sarebbe preferibile un intervento normativo di coordinamento delle ripetute misure di proroga, peraltro caratterizzate da contenuti divergenti in termini di procedura e di presupposti sostanziali.