Con la pronuncia n. 39 resa il 12.1.2021 la seconda sezione del Tar Veneto ha fatto chiarezza in ordine ai requisiti che consentono di sottrarre le serre mobili dal preventivo rilascio del permesso di costruire.
È noto che l’art. 6, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 380/2001 contempla tra le opere che configurano un’attività edilizia libera, in quanto tali eseguibili in assenza di titolo abilitativo, «le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola».
Ma quali sono, in concreto, le caratteristiche tecnico-costruttive che conducono a qualificare una serra come mobile e stagionale, installabile quindi senza il previo ottenimento del permesso di costruire?
Il Tar Veneto, riportandosi alle puntuali prescrizioni regionali sul punto, ha specificato il contenuto della richiamata disposizione di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia affermando che «l’assenza di vere e proprie opere in muratura, ovvero di manufatti la cui rimozione implichi necessariamente la demolizione del manufatto stesso, induce a qualificare come mobili le serre […] posto che le stesse possono essere riutilizzate altrove senza necessità di procedere alla loro demolizione».
A tale conclusione il Collegio veneziano è addivenuto rilevando la sussistenza dei seguenti elementi:
– «fondazioni […] rimovibili e riposizionabili in altro sito senza operazioni di demolizione»;
– «cordoli in calcestruzzo posizionati sulle testate […] semplicemente interrati nel terreno, rimovibili senza necessità di essere demoliti e facilmente riposizionabili»;
– possibilità di rimuovere la serra «al termine del ciclo produttivo […] per essere spostata in altro luogo, con ripristino del terreno nello stato quo ante»;
– «requisito della stagionalità» ravvisabile qualora la serra sia stata realizzata «consentendone la scopertura, da attuarsi mediante la rimozione del film plastico o mediante il suo avvolgimento laterale alla serra da effettuarsi almeno una volta all’anno».
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista nel territorio lombardo, laddove la normativa regionale dettata per la regolamentazione degli interventi nelle zone agricole sancisce, all’art. 62, comma 1-ter, l.r. n. 12/2005 che, «in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, lettera a), del DPR n. 380/2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo. Dette strutture sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra», demandando alla Giunta Regionale la specifica individuazione delle «caratteristiche costruttive» e delle «condizioni da rispettare per l’installazione di dette strutture».
A tal fine, è stata assunta la d.g.r. 25 settembre 2017 – n. X/7117, ove è stato tra l’altro precisato che «affinché una serra sia definita come mobile, la stessa deve essere realizzata con materiali prefabbricati amovibili e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie fuori terra, e comunque in modo da consentire la completa rimozione e riutilizzo senza opere di demolizione; l’installazione di tali strutture non deve inoltre comportare alcuna trasformazione permanente del suolo, che, una volta rimossa la struttura, deve presentarsi in condizioni pristine. La coltivazione dovrà avvenire direttamente nel suolo con le normali tecniche agronomiche di coltivazione».
Soltanto la compresenza di tutti i requisiti sopra indicati, come meglio e ulteriormente individuati, in ambito lombardo, dalla d.g.r. 25 settembre 2017 – n. X/7117, configura una serra mobile stagionale quale intervento annoverabile nell’attività edilizia libera.