Recupero dei sottotetti con sopralzo a una quota inferiore alla veduta del confinante

Con la recente sentenza del 19.10.2021, n. 7029 (link), il Consiglio di Stato si è espresso in ordine al recupero dei sottotetti ai fini abitativi, ribadendo alcuni utili principi in tema di distanze.

In primo luogo, nel ricordare come “la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate [debba] essere rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi”, si è affermato il principio secondo cui “laddove vi sia una modifica anche solo dell’altezza dell’edificio … sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui”, dal momento che “la regola delle distanze legali tra costruzioni … è applicabile anche alle sopraelevazioni (Cons. Stato, Sez. IV, 27.10.2011, n. 5759)”.

In secondo luogo, è stato superato un malinteso ricorrente nella prassi, in virtù del quale il sopralzo non sarebbe rilevante se posto ad una quota più bassa rispetto alla veduta del vicino, stabilendo che ad essere decisiva “non è la distanza della sopraelevazione dalla specifica veduta bensì la distanza della stessa dalla parete finestrata”.

Del resto, l’art. 9 d.m. n. 1444/1968:

  • è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all’altro (Cass., Sez. II, 1.10.2019, n. 24471)”;
  • va rispettato “senza alcuna deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella dalle finestre antistanti”.

Infine, “trattandosi di norma imperativa che predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza”, la stessa disposizione “vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici”.

Conseguentemente, non è da trascurare, possono anche essere annullate – oppure disapplicate – le previsioni contenute nei PGT (o, meglio, nelle NTA dei PdR) che si pongano in contrasto con il richiamato d.m. n. 1444/1968.