Videosorveglianza nelle aree condominiali: confermata la legittimità

Il tema è spesso fonte di contrasti in ambito condominiale.

Ma la sempre maggior esigenza di sicurezza ha, di fatto, imposto l’adozione di telecamere nelle parti comuni degli stabili in condominio.

E anche con la recente sentenza n. 30191/2021 del 2.8.2021 è stata confermata la legittimità di tale strumento, con inevitabile sacrificio per la privacy.

In particolare, la Corte di Cassazione Penale, Sez. V, ha statuito che la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione di atti illeciti non costituisce una violazione della privacy dei condomini, in quanto non è riconducibile ai reati di violazione di domicilio e di interferenza illecita nella vita privata altrui di cui agli artt. 615 e 615 bis c.p.

Nel caso di specie, due soggetti – i quali erano stati immortalati dalla telecamera posta sul balcone delle persone offese e rivolta verso l’area comune – erano stati condannati dalla Corte di appello di Torino per il reato ex art. 612 bis c.p. di atti persecutori commessi all’interno di un condominio in danno dei vicini.

Avverso tale decisione, era stato proposto ricorso in Cassazione eccependo – tra l’altro – la violazione dell’art. 191 c.p.p. poichè la ripresa delle aree di proprietà comune, utilizzate per la decisione, avrebbe integrato il reato di cui all’art. 615 bis c.p.

Dunque, con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha, innanzitutto, chiarito che l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura gli estremi del reato ex art. 615 c.p. Tali aree sono, infatti, “luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di <domicilio>, di <privata dimora> o <appartenenze di essi>, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza” (così, già Sez. V, n. 44701 del 29.10.2008, Caruso, Rv. 242588; Sez. V, n. 44156 del 21.10.2008, Gottardi, Rv. 241745).

La Corte ha, inoltre, precisato come il medesimo principio debba trovare applicazione anche con riferimento alle scale condominiali ed ai pianerottoli, “giacchè essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti” (ribadendo, peraltro, quanto già affermato da Sez. V, n. 34151 del 30. 5.2017, Tinervia, Rv. 270679).

Infine, la Corte di Cassazione ha aggiunto che “è legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale” (in senso conforme a quanto affermato da Sez. V, n. 2304 del 28/11/2014, dep. 2015, Chfouka, Rv. 262686; Sez. II, n. 6812 del 31/1/2013, non massimata) e che, pertanto, il diritto alla privacy non può essere invocato in modo strumentale per evitare l’utilizzo probatorio in giudizio delle anzidette registrazioni ovvero come pretesto per ostacolare l’accertamento in sede penale delle proprie responsabilità.