Il legislatore è tornato sul tema del perimetro di applicazione della ristrutturazione edilizia, andando a modificare (per l’ennesima volta) il contenuto del d.P.R. n. 380/2001.
È stata, difatti, pubblicata la Legge n. 91/2022 (di conversione del cd. “Decreto Aiuti”; G.U. n. 164 del 15.7.2022 link), con la quale, aggiungendo al d.l. n. 50/2022 l’art. 14, comma 1-ter, si sono ampliate le ipotesi di demoricostruzione nelle zone soggette a vincolo paesaggistico e subordinate al permesso di costruire.
Dunque, la normativa che riguarda la definizione degli interventi edilizi cambia nuovamente con rinnovate possibilità per la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti (v. il precedente articolo del 5.5.2022 “Demoricostruzione in aree vincolate: ristrutturazione o nuova costruzione?” link).
Dopo aver esteso alle aree con vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, d. lgs. n. 42/2004, la possibilità di classificare come ristrutturazione edilizia, e non come nuova costruzione, un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, area di sedime e volume, ora l’estensione va a ricomprendere gli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), ovverosia:
“c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche [considerate come quadri] e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.
Mentre continuano ad essere esclusi:
“a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità’ geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”.
Così come rimangono ancora esclusi dalla semplificazione i nuclei di antica formazione (o zone A di centro storico) e i beni culturali di cui alla Parte 2^ del d.lgs. n. 42/2004).
Ne deriva che gli articoli 3, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 sono stati integrati come segue:
- art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001: “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonchè, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
- art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”.
Pertanto, anche nelle aree elencate dall’art. 136, lettera c) e d), la demolizione e ricostruzione con diversa volumetria e sagoma – che in precedenza veniva ricondotta alla nuova costruzione – si qualifica ora come ristrutturazione, anche se non fedele, con tutti i conseguenti eventuali benefici legati al Superbonus e ai bonus minori.