L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 202 del 20 aprile 2022 (link), ha inteso ampliare, la categoria dei soggetti beneficiari del cd. Sismabonus Acquisti “ordinario”, introdotto dal d.l. n. 63/2013 che – come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 37, lett. b), legge n. 234/2021 – ha prorogato la fruibilità dell’agevolazione sino al 31.12.2024.
Nello specifico, ad oggi, nella categoria dei beneficiari dell’agevolazione, rientrano anche gli acquirenti di nuove unità immobiliari di fabbricati demoliti e poi ricostruiti in zone classificate a rischio sismico 1, 2, e 3, che acquistano l’immobile direttamente da una società di leasing, quindi senza necessità di intrattenere un rapporto obbligatorio diretto con l’impresa di costruzione.
Nell’esprimersi sulla questione sottopostale, l’Agenzia delle Entrate ha equiparato il contratto di leasing finanziario (c.d. locazione finanziaria) stipulato con l’opzione del patto di riscatto (in virtù del quale il soggetto che acquista la proprietà immobiliare è la società di leasing che concede il bene all’utilizzatore il quale diventerà pieno proprietario solo al termine del contratto, pagando il c.d. riscatto) all’ipotesi di acquisto del bene da parte del soggetto-acquirente che ottiene l’immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria utilizzata.
Dunque, nella disciplina prevista per la concessione del Sismabonus Acquisti “ordinario”, fra i beneficiari dell’agevolazione rientrano, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche, quali società di persone o di capitali che acquistano l’immobile – ora, come detto, anche con operazioni di leasing finanziario – in zone classificate a rischio sismico.
E ciò, in quanto la normativa in materia di miglioramento sismico ha inteso promuovere la messa in sicurezza e stabilità degli edifici con l’intento di “attrarre” più beneficiari possibili.
L’accesso all’agevolazione consentirà di ottenere le detrazioni d’imposta nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare (a seconda che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio da una o due classi di rischio inferiori) ed entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro se:
- chi ha realizzato gli interventi agevolabili sia di fatto un’impresa “di costruzione o ristrutturazione immobiliare”;
- si provveda alla stipula del contratto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
- si stipuli il rogito notarile di compravendita immobiliare entro i termini di vigenza dell’agevolazione (31.12.2024).