Slitta da uno a due anni la proroga straordinaria dei titoli edilizi e delle convenzioni urbanistiche

Il 24 febbraio 2023 il cd. “Decreto Milleproroghe” è stato convertito nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”.

Il Decreto prevede un prolungamento delle proroghe straordinarie già introdotte dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (cd. “Decreto Ucraina-bis”), a suo tempo convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, in particolare all’art. 10-septies recante disposizioni in materia di “Misure a sostegno dell’edilizia privata”.

Il novellato art. 10-septies, infatti, ha protratto la proroga straordinaria da un anno a due anni per i titoli edilizi e le convenzioni indicati alle lettere a) e b) della norma.

Partendo dalla lettera a), la proroga – ad oggi biennale – riguarda:

– i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi a permessi di costruire rilasciati o formatisi (mediante silenzio-assenso) fino al 31 dicembre 2023 e non più fino al 31 dicembre 2022;

– i termini relativi alle SCIA, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, che siano state presentate o rilasciate fino al 31 dicembre 2023 e non più fino al 31 dicembre 2022;

– i termini relativi ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato delle proroghe ai sensi:

  • dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ossia di una proroga ordinaria nei casi e nei modi indicati dal Testo Unico dell’Edilizia;
  • dell’art. 10, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”);
  • dell’art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, proroga legata alla pandemia di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza (31.3.2022) per gli atti della p.a. in scadenza fra il 31.1.2020 e il 31.3.2022.

Relativamente alla lettera b) del novellato art. 10-septies cit., la proroga biennale riguarda altresì:

– i termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i piani attuativi e qualunque altro atto che sia ad essi propedeutico, i quali si siano formati fino al 31 dicembre 2023, pertanto non più fino al 31 dicembre 2022;

– i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati, nonché ai piani attuativi, che già hanno fruito di precedenti proroghe, in particolare:

  • della proroga di tre anni prevista dal cd. “Decreto del fare” (art. 30, co. 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69) per i termini delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari stipulati sino al 31 dicembre 2012 (art. 30, co. 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, cd. “Decreto del fare”)
  • della proroga triennale di cui all’art. 10, comma 4-bis, del cd. “Decreto Semplificazioni”.

Tra le due tipologie di atti appena citate, pur sussistendo la comunanza della proroga straordinaria biennale, permane la differenza per cui per i titoli abilitativi di cui alla lettera a) la proroga non è automatica, bensì per la relativa fruizione è necessaria una comunicazione al Comune in cui l’interessato espliciti l’intenzione di avvalersene; al contrario, per le convenzioni rientranti nella lettera b) la proroga è automatica, perciò non è richiesta la comunicazione al Comune.

Questo slittamento della proroga straordinaria trova la sua giustificazione nell’intento di far fronte alla perdurante situazione di difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e agli incrementi eccezionali dei loro prezzi.