Trasferimenti agevolati alle imprese di immobili da ristrutturare: ancora due anni per usufruire dei benefici

Conto alla rovescia per le agevolazioni stabilite dall’art. 7 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita).

Le imprese avranno infatti termine sino 31 dicembre 2021 per invocare gli interessanti benefici previsti per i trasferimenti di interi edifici destinati alla ristrutturazione o alla demoricostruzione.

La disposizione, è bene ricordarlo, stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:

– l’acquisto deve essere effettuato, come detto, entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

– l’acquisto deve avere come oggetto un intero fabbricato indipendentemente dalla natura dello stesso.

Come chiarito dalla recente Risposta Agenzia delle Entrate del 13 dicembre 2019, n. 525, l’agevolazione attiene esclusivamente all’edificio e alla sua riconversione volumetrica (in un’ottica di incentivo alla rigenerazione urbana) e non invece all’eventuale area edificabile acquisita unitamente al fabbricato.

Il soggetto che acquista il fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data del rogito deve provvedere:

  1. alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche,
  2. (in alternativa o congiuntamente) ad eseguire interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) (“interventi di manutenzione straordinaria”), c) (“interventi di restauro e di risanamento conservativo”), d) (“interventi di ristrutturazione edilizia”) del Testo unico dell’edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cd. TUE).
    In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B;
  3. all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.

Non va però dimenticato che, qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali è stata concessa l’agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.