IMU, ripristinata la doppia esenzione per i coniugi

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209 del 13.10.2022 (link), ha risolto in modo definitivo gli equivoci interpretativi in tema di esenzione IMU per i coniugi che hanno stabilito la loro residenza in comuni diversi (v. l’articolo del 24.1.2022 “IMU e coniugi con residenze diverselink).

La Consulta ha dunque ripristinato la doppia esenzione per i coniugi con residenze in abitazioni differenti, dichiarando illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo del d.l. n. 201/2011, laddove dispone che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

In via conseguenziale, è stata altresì dichiarata l’illegittimità della recente riforma introdotta con il d.l. n. 146/2021 (volta ad attutire gli effetti aberranti di talune pronunce della Corte di Cassazione), modificativa dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 87/1953, secondo cui “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti”.

E, proprio su questo aspetto, la sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che “ai fini del riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale” non ritenere sufficiente – per i soli coniugi – “la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile … attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore”.

Dunque, poco importa se gli immobili si trovano nello stesso comune o in un comune differente, entrambi i coniugi avranno diritto all’esonero IMU per la propria abitazione principale, a condizione che venga dimostrata la dimora abituale (anche mediante l’accertamento dei dati relativi ai consumi di acqua, gas e luce).

Sul piano pratico, tenuto conto della sostanziale retroattività delle pronunce di incostituzionalità, si avranno effetti anche per il passato (salvo che per le posizioni giuridiche “consolidate”):

  • anzitutto, i contribuenti potranno richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute “entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzioneex 1, comma 164, Legge n. 296/2006;
  • inoltre, i soggetti che sono stati raggiunti da atti impositivi per non aver adempiuto ad alcun versamento per i cespiti siti in diversi comuni e facenti capo ai due coniugi, in linea con l’efficacia ex tunc della decisione, potranno ottenere la vittoria nei giudizi che sono stati incardinati. Questo, però, solamente per i contenziosi ancora pendenti, ossia per quelli che non sono divenuti definitivi ad esito di sentenze non impugnate nei termini previsti dalla legge.